L’adozione di un provvedimento liberatorio successivo all’informativa antimafia determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Puglia n. 666 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta adozione, da parte della Prefettura, di un provvedimento liberatorio successivo all’istanza di aggiornamento dell’informativa antimafia determina l’improcedibilità del ricorso giurisdizionale per sopravvenuto difetto di interesse. L’evento successivo all’instaurazione del giudizio elimina la necessità di una decisione di merito, in applicazione del principio dispositivo che regge il processo amministrativo. La dichiarazione di improcedibilità non richiede l’accertamento della fondatezza delle censure dedotte, essendo il processo amministrativo finalizzato alla soddisfazione concreta dell’interesse azionato.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava l’informativa interdittiva antimafia emessa dal Prefetto della Provincia di Barletta-Andria-Trani, unitamente agli atti consequenziali adottati dal Comune di riferimento, tra cui le determinazioni gestionali relative a lavori pubblici. A sostegno del ricorso veniva richiesta anche la sospensiva dell’efficacia dei provvedimenti, istanza respinta in sede cautelare.
Nelle more del giudizio, il Tribunale di Bari, Terza Sezione Penale, accoglieva l’istanza della società per l’ammissione al controllo giudiziario delle aziende ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159/2011. Al termine della misura, il medesimo Tribunale, su relazione dell’Amministratore giudiziario, ne disponeva la revoca con esito favorevole. La Prefettura, adita con istanza di aggiornamento dell’informativa, avviava una nuova istruttoria all’esito della quale non risultavano elementi idonei a configurare profili di rischio di condizionamento da parte della criminalità organizzata, adottando un provvedimento liberatorio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha preso atto della memoria depositata dalla parte ricorrente il 27 aprile 2026, con la quale la società dichiarava di non avere più interesse al ricorso, in ragione dell’intervenuta adozione del provvedimento liberatorio da parte dell’Amministrazione. Tale evento — successivo all’instaurazione del giudizio — ha privato la ricorrente dell’interesse ad ottenere una decisione di merito sulla legittimità dell’informativa originaria.
Il Collegio ha richiamato il principio dispositivo che regge il processo amministrativo, in forza del quale la domanda di annullamento è strumentale alla soddisfazione dell’interesse sostanziale azionato. Quando l’Amministrazione, all’esito di un’istruttoria di aggiornamento, rimuove gli effetti del provvedimento impugnato adottando un atto dal contenuto liberatorio, la controversia perde il suo oggetto concreto e il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm.
La pronuncia si inserisce nel consolidato orientamento secondo cui il processo amministrativo non è volto ad un accertamento meramente astratto della legittimità dell’azione amministrativa, ma alla tutela effettiva della posizione giuridica del ricorrente. La sopravvenienza di un provvedimento satisfattivo della pretesa esclude la necessità di una decisione nel merito, senza che rilevi l’eventuale permanenza di un interesse culturale o strumentale alla rimozione dell’atto.
Quanto alle spese, il Collegio ne ha disposto la compensazione, considerata la definizione in rito della controversia e la particolarità della vicenda, caratterizzata dall’evoluzione favorevole della posizione della ricorrente nel corso del giudizio.
Nota della Redazione
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