Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse nella graduatoria ERP (TAR Puglia n. 659 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso la graduatoria definitiva di un concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, la pubblicazione di un nuovo bando, la rinuncia alla domanda principale relativa ai punti contestati e la mancanza di alloggi adeguati al nucleo familiare del ricorrente facciano venir meno l’utilità concreta e attuale della decisione. In tali evenienze, la declaratoria di improcedibilità è pronunciata in omaggio al principio dispositivo, con compensazione delle spese di lite e liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Il Fatto

La ricorrente impugnava la graduatoria definitiva del concorso comunale per l’assegnazione in locazione semplice di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, dolendosi dell’attribuzione di soli sette punti e contestando il mancato riconoscimento del punteggio per il criterio relativo allo sfratto per morosità incolpevole e per l’abitazione in locale antigienico.

Nelle more del giudizio, la ricorrente rappresentava una serie di circostanze sopravvenute che avevano fatto venir meno l’interesse alla prosecuzione della controversia, dichiarando di rinunciare alla domanda principale relativa ai sei punti e di non procedere alla pubblicazione dell’avviso di notifica per pubblici proclami. Il Comune, costituitosi in giudizio, prendeva atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse e chiedeva la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto che il ricorso fosse divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione della parte ricorrente, illustrata con memoria del 27 gennaio 2026, evidenziava l’imminente pubblicazione di un nuovo bando ERP, la rinuncia alla domanda principale sui sei punti e la carenza di utilità anche in caso di accoglimento parziale del ricorso, attesa la composizione del nucleo familiare e l’indisponibilità di alloggi adeguati.

La decisione si fonda sul principio dispositivo, in quanto la stessa parte ricorrente aveva dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse e chiesto la declaratoria di improcedibilità del giudizio. Il Tribunale, quindi, si è conformato alle richieste della ricorrente, non essendovi ragioni ostative alla pronuncia richiesta.

Quanto al governo delle spese, il Collegio ha confermato l’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e ha liquidato in favore del difensore i compensi professionali in misura dimidiata, ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ordinandone il pagamento a carico dell’Erario. Le spese di lite tra le parti sono state invece integralmente compensate, sussistendone i presupposti di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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