Ottemperanza e pagamento somme: ordine all’amministrazione entro 60 giorni (TAR Puglia n. 646 del 28.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, accertata la mancata integrale esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione, il giudice amministrativo deve ordinarne l’adempimento entro un termine assegnato, ponendo le spese di lite a carico della parte soccombente. La nomina del commissario ad acta può essere riservata all’eventualità della prosecuzione dell’inadempimento, in luogo di una immediata sostituzione dell’amministrazione, qualora il ritardo sia ascrivibile a mere carenze di organico e non richieda pertanto l’attivazione del meccanismo sostitutivo. La mancata dimostrazione di una resistenza colpevole e l’assenza di un inadempimento ostinato escludono i presupposti per la condanna al pagamento della penalità di mora prevista dall’art. 114, quarto comma, cod. proc. amm.

Il Fatto

La parte ricorrente, già vittoriosa dinanzi al Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, aveva ottenuto una sentenza di condanna dell’amministrazione al pagamento di determinate somme. A fronte della mancata esecuzione spontanea del titolo entro i termini, la stessa ha proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato e di provvedere alla nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente accertato che, nonostante il giudicato fosse formato e notificato, non risultava agli atti l’avvenuto integrale adempimento delle obbligazioni nascenti dal titolo giudiziale. Ha pertanto ravvisato la persistente inadempienza dell’amministrazione, configurandosi i presupposti per l’accoglimento del ricorso in ottemperanza.

Nel disporre l’esecuzione, il Collegio ha ordinato all’amministrazione di provvedere al pagamento di tutte le somme indicate nella sentenza del giudice del lavoro entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notifica a cura di parte, se anteriore.

Quanto alla richiesta nomina del commissario ad acta, il Tribunale l’ha riservata all’eventualità che, dopo la scadenza del termine, l’inadempimento si protragga. Tale scelta è motivata dal comportamento esecutivo tenuto dall’amministrazione in cause omologhe, ove i ritardi sono derivati da mere carenze di organico, circostanza che ha escluso i presupposti per l’immediata sostituzione dell’amministrazione e per la condanna alla penalità di mora.

La soccombenza ha infine determinato la condanna dell’amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in favore del difensore antistatario, nonché la trasmissione della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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