Concorso pubblico: l’integrazione del contraddittorio è obbligatoria in caso di pluralità di controinteressati (TAR Puglia n. 644 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo di impugnazione di un provvedimento amministrativo, qualora l’eventuale accoglimento del ricorso possa determinare la lesione della posizione giuridica di altri soggetti, destinatari di un interesse diretto e attuale, il giudice è tenuto a ordinare l’integrazione del contraddittorio nei loro confronti. Tale ordine è disposto anche quando i soggetti da evocare in giudizio siano individuati in base alla loro posizione in una graduatoria concorsuale. L’integrazione del contraddittorio, che può avvenire mediante notificazione per pubblici proclami, costituisce condizione per la prosecuzione del giudizio e la sua mancata esecuzione, nel termine perentorio fissato, determina l’improcedibilità del ricorso.
Il Fatto
Un candidato partecipava a un concorso pubblico per l’assunzione di personale, impugnando gli atti della procedura selettiva. La Commissione esaminatrice gli aveva attribuito un punteggio per i titoli che il candidato riteneva erroneo. Nello specifico, il candidato, laureato in giurisprudenza, sosteneva che il proprio titolo di studio, di vecchio ordinamento a ciclo unico, avrebbe dovuto essere valutato con un punteggio superiore rispetto a un semplice diploma di laurea triennale. La sua domanda era volta al riconoscimento di un punteggio aggiuntivo e alla conseguente rettifica della graduatoria finale di merito. Il ricorso era proposto nei confronti dell’Amministrazione regionale e di alcuni candidati collocati in graduatoria in posizione utile.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia osserva che il ricorrente rivendica un punteggio maggiore, tale da determinarne una migliore collocazione in graduatoria. Il giudice rileva che, con il ricorso, sono stati intimati unicamente due candidati: quello collocato in una certa posizione e un altro. Tuttavia, l’eventuale esito favorevole del giudizio comporterebbe lo scorrimento della graduatoria in favore del ricorrente, che si collocherebbe in una posizione migliore rispetto a molti altri candidati.
Il Collegio rileva quindi la necessità di estendere il contraddittorio a tutti i candidati che potrebbero subire un pregiudizio concreto dall’eventuale accoglimento del ricorso. Tale obbligo deriva dal principio del contraddittorio e dalla necessità di garantire l’effettività della tutela giurisdizionale anche nei confronti di coloro che, pur non essendo parti in causa, sono portatori di un interesse qualificato all’esito del giudizio.
Il Tribunale ritiene che l’ordine di integrazione del contraddittorio debba essere eseguito mediante notificazione per pubblici proclami, vista la difficoltà di individuare e notificare individualmente tutti i soggetti interessati. A tal fine, la pronuncia predispone un dettagliato e articolato schema procedurale, ponendo in capo al ricorrente e all’Amministrazione una serie di obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale.
La mancata ottemperanza a tali prescrizioni è sanzionata con l’improcedibilità del ricorso. L’ordinanza, infine, rinvia la trattazione del merito della controversia a una successiva udienza pubblica, al fine di consentire la regolare instaurazione del contraddittorio.
Nota della Redazione
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