Concausalità tra amianto e fumo e decurtazione del risarcimento per indennità già percepite (TAR Sardegna n. 317 del 12.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di danni da esposizione professionale ad amianto, il giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, accerta la responsabilità datoriale ex art. 2087 cod. civ. laddove la concausalità dell’esposizione sia dimostrata, ma riduce il risarcimento in applicazione dell’art. 1227 cod. civ., in ragione del concorso colposo del danneggiato, ove questi fosse un soggetto fumatore. La prescrizione del diritto al risarcimento è decennale ex art. 2946 cod. civ. e la sua decorrenza coincide con la conoscibilità della patologia e della sua eziologia professionale. Ad. Plen. n. 1 del 2018 ha stabilito, in fattispecie sovrapponibile, la necessità di detrarre dal quantum risarcitorio le indennità già corrisposte dall’Amministrazione per il medesimo titolo, quale l’equo indennizzo.

Il Fatto

Gli eredi di un Maresciallo della Marina Militare, deceduto per carcinoma polmonare riconosciuto dipendente da causa di servizio ed equiparato a vittima del dovere, agivano iure hereditatis ex art. 30 c.p.a. nei confronti del Ministero della Difesa per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal loro dante causa, a seguito dell’esposizione professionale all’amianto e ad altre sostanze nocive durante il servizio prestato su unità navali. L’Amministrazione si costituiva eccependo, in via preliminare, l’infondatezza della domanda e, nel merito, l’insussistenza dei presupposti per la propria responsabilità, nonché la necessità di detrarre dal risarcimento le indennità già erogate.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha respinto l’eccezione di prescrizione, applicando il termine decennale di cui all’art. 2946 cod. civ., decorrente dal momento in cui la malattia e la sua eziologia professionale erano conoscibili dal danneggiato, con onere della prova a carico di chi eccepisce la prescrizione. Ha, inoltre, rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione, affermando che l’azione proposta dagli eredi non è iure proprio, bensì iure hereditario, mantenendo la giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di danno alla salute patito dal lavoratore in ragione del servizio prestato e della lesione del diritto alla salute quale interesse legittimo rilevante.

Nel merito, il Collegio ha accertato la sussistenza di un danno risarcibile, riconoscendo che l’esposizione ad amianto sul luogo di lavoro sia stata concausa efficiente della patologia, pur in presenza di un fattore extraprofessionale come il tabagismo. Ha applicato il principio di cui all’art. 41 c.p. per affermare che il concorso di cause non esclude il rapporto di causalità. Tuttavia, ai fini del quantum, ha ritenuto che la condotta del fumatore, quale atto di volizione libero e consapevole, configuri un concorso colposo del danneggiato, riducendo la liquidazione del danno nella misura del settanta per cento, attribuibile all’efficienza causale del tabagismo.

Il Collegio ha quindi quantificato il danno non patrimoniale in euro 934.895,00, facendo applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano e dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di danno biologico terminale e danno catastrofale. Ha, invece, escluso la spettanza di alcun danno patrimoniale, in quanto l’aspettativa di vita vantata dagli eredi non era suffragata dalle condizioni di salute del militare, affetto da pregresse patologie. Da tale importo, ridotto del settanta per cento a titolo di concorso colposo, ha detratto le indennità già corrisposte dall’Amministrazione, quali l’equo indennizzo e la speciale elargizione in favore della vedova, azzerando ogni residuo obbligo risarcitorio in capo al Ministero.

La pronuncia ribadisce il consolidato approccio secondo cui le indennità riconosciute per il medesimo titolo devono essere detratte dal risarcimento, in applicazione del principio della causalità giuridica, conformemente a quanto statuito da Ad. Plen. n. 1 del 2018.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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