Silenzio-inadempimento sul rilascio del visto di ingresso dopo la sospensione ex art. 3 d.l. 145/2024 (TAR Puglia n. 624 del 25.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mancata costituzione dell’Amministrazione resistente non esime l’ente dall’onere, ex art. 46, comma 2, c.p.a., di depositare in giudizio il provvedimento e gli atti del procedimento: l’inosservanza legittima il giudice a fondare la decisione sulle deduzioni della parte ricorrente, in applicazione del metodo acquisitivo. La sospensione dei procedimenti di rilascio dei nulla osta per i paesi a rischio immigrazione, prevista dall’art. 3 del d.l. n. 145/2024, convertito con modificazioni dalla l. n. 187/2024, non può protrarsi a tempo indeterminato: decorso il termine ragionevole per le verifiche del SUI, l’Amministrazione è tenuta a concludere il procedimento con un provvedimento espresso, ai sensi dell’art. 2 della l. n. 241/1990.

Il Fatto

Una società agricola aveva presentato allo Sportello Unico per l’Immigrazione richieste nominative di nulla osta al lavoro per cittadini bengalesi, nell’ambito del decreto flussi 2023. Esperiti i controlli, i lavoratori avevano richiesto il visto di ingresso all’Ambasciata italiana di Dhaka. L’azienda, decorso il termine di 30 giorni senza esito, aveva diffidato le Amministrazioni a provvedere. L’Ambasciata aveva comunicato che i nulla osta risultavano sospesi in attesa delle verifiche di cui all’art. 3 del d.l. 145/2024, senza indicare un termine di conclusione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale rileva che la sospensione disposta dal legislatore per i paesi a rischio immigrazione, quale il Bangladesh, non può risolversi in una forma di silenzio-assenso a tempo indeterminato. La norma, nel prevedere che la misura operi fino alla conferma espressa del SUI circa il positivo espletamento delle verifiche, non fissa un termine; tale lacuna va colmata attraverso il rinvio al termine generale di 30 giorni di cui all’art. 2 della l. n. 241/1990.

Il Collegio osserva che i termini per le verifiche e per il rilascio del visto risultavano decorsi, tanto con riferimento alla data di entrata in vigore del d.l. n. 145/2024, quanto rispetto alla pubblicazione della legge di conversione. L’inerzia delle Amministrazioni, nessuna delle quali si era costituita, non trovava giustificazione in alcuna ragione endoprocedimentale o carenza documentale.

In relazione alla mancata costituzione, il Tribunale richiama l’obbligo dell’Amministrazione di depositare gli atti del procedimento e precisa che l’inosservanza non determina l’invalidità della costituzione, ma consente al giudice di integrare il materiale istruttorio sulla base di quanto dedotto dal ricorrente, anche tramite ordini istruttori.

Il ricorso è accolto: il silenzio-inadempimento è integrato e va ordinato alla Prefettura, al Ministero degli Affari Esteri e all’Ambasciata di concludere il procedimento con provvedimento espresso entro 30 giorni, con nomina fin d’ora di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *