Il TAR rinvia l’ottemperanza per sopravvenienze e possibile esecuzione spontanea (TAR Puglia n. 610 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo può disporre il rinvio della trattazione quando la documentazione depositata dalla pubblica amministrazione sia effettivamente sopravvenuta e risulti necessario consentire alle parti di prendere posizione sui profili emersi, anche ai fini della verificazione della procedibilità del giudizio. Il rinvio è parimenti giustificato dalla possibilità che l’amministrazione, nelle more, definisca il procedimento pendente davanti al giudice ordinario e dia esecuzione spontanea alla sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, nei tempi e nei modi concordati con la parte istante.
Il Fatto
La società ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza della decisione della Corte d’Appello di Bari, che aveva definito il giudizio instaurato nei confronti della società resistente. La pubblica amministrazione intimata si costituiva in giudizio e la Regione Puglia restava contumace.
Nelle more della trattazione camerale, la società resistente depositava una documentazione definita dal collegio come effettivamente sopravvenuta rispetto al thema decidendum.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, esaminata la documentazione depositata il giorno precedente l’udienza camerale dalla parte resistente, ha ritenuto necessario consentire alle parti di prendere posizione sui profili emersi da tali atti, anche ai fini della verifica della procedibilità del giudizio di ottemperanza.
Il collegio ha considerato che la questione della procedibilità assume rilievo centrale, dovendosi accertare se sussistano ancora i presupposti per l’azione esperita. La camera di consiglio ha quindi valutato che il contraddittorio non potesse ritenersi compiutamente instaurato sugli elementi nuovi, richiedendosi un approfondimento istruttorio che solo il contraddittorio successivo avrebbe potuto garantire.
Ulteriore elemento posto a fondamento del rinvio è stata la circostanza che, nel tempo intercorrente sino alla successiva udienza, l’amministrazione resistente avrebbe potuto definire, in un senso o nell’altro, il procedimento pendente davanti al giudice ordinario. Tale definizione avrebbe potuto consentire alla stessa amministrazione di dare esecuzione spontanea alla sentenza di cui è stata chiesta l’ottemperanza, nei tempi e nei modi già concordati con la parte istante.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha disposto il rinvio della causa alla successiva udienza camerale, fissata al 17 dicembre 2026.
Nota della Redazione
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