Punteggi ed antinomie nel bando (TAR Puglia n. 234 del 21.05.2026) Wait, il titolo non è corretto. Devo seguire il formato rigoroso. TITOLO: Valutazione tecnico-discrezionale e assenza di antinomia nel bando (TAR Puglia n. 234 del 21.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di procedure selettive e concorsuali, l’attribuzione dei punteggi da parte della Commissione di valutazione costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesta illogicità, travisamento dei fatti o erroneità del criterio applicato. L’eventuale antinomia tra le previsioni dell’avviso pubblico e le tabelle allegate che integrano e specificano i criteri di valutazione deve essere esclusa quando le disposizioni risultino componibili e coerenti nel loro complesso. Le mere considerazioni ex parte della ricorrente non sono idonee a dimostrare l’erroneità dei punteggi, gravando sulla stessa l’onere di evidenziare lo scostamento dai criteri procedimentali. Il giudice amministrativo non può sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione, dovendo limitarsi a verificare la correttezza del procedimento valutativo.

Il Fatto

Un’associazione culturale e sportiva impugnava la determina dirigenziale della Regione Puglia che non ammetteva la propria candidatura al finanziamento pubblico, per mancato raggiungimento del punteggio minimo di 50 punti, avendo conseguito solo 28 punti. Contestavano, in particolare, le valutazioni relative a tre criteri: la “rilevanza territoriale della proposta progettuale”, la “qualità artistica della proposta progettuale” e la “strategia di ampliamento del pubblico e inclusività”. Sosteneva, inoltre, l’esistenza di una difformità tra il bando e la tabella 4.II dell’allegato A1 relativamente ai criteri di valutazione. La ricorrente chiedeva l’annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti impugnati, lamentando l’erronea attribuzione dei punteggi.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha respinto le censure della ricorrente, ritenendo che le argomentazioni esposte non fossero idonee a sostenere la richiesta cautelare. In particolare, il Collegio ha escluso la sussistenza di una antinomia tra le previsioni dell’avviso pubblico e le tabelle allegate, chiarendo che queste ultime integrano e specificano i criteri di valutazione, rendendo le disposizioni componibili e coerenti tra loro. Quanto all’attribuzione dei punteggi, il giudice amministrativo ha rimarcato che la valutazione della Commissione rientra nella discrezionalità tecnica, non potendo le mere osservazioni della ricorrente — definite ex parte ed opinabili — superare il sindacato giurisdizionale, limitato alla verifica di manifesta illogicità, travisamento o erroneità del criterio applicato.

Con riferimento al criterio della rilevanza territoriale (Criterio 2), nessuno dei partner dell’ATS o delle collaborazioni indicate è apparso alla Commissione avere rilevanza nazionale o internazionale, come espressamente richiesto. Per i criteri di qualità artistica (Criterio 3) e ampliamento del pubblico (Criterio 5), il TAR ha osservato che le contestazioni non dimostravano l’erroneità del criterio prescelto o applicato, limitandosi a contestazioni di merito opinabili.

Il Collegio ha evidenziato che la ricorrente ha avuto ampia partecipazione procedimentale, ma le controdeduzioni delle società controinteressate e dell’Amministrazione regionale illustrano sufficientemente le ragioni dei punteggi attribuiti. Non sussistendo, pertanto, i requisiti per la concessione delle misure cautelari, la domanda è stata respinta, con compensazione delle spese della fase, per la peculiarità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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