Pagamento dei benefici dell’art. 6-bis D.L. n. 387/1987 e declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse (TAR Puglia n. 597 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse il ricorso con cui il militare chieda l’accertamento del diritto ai benefici economici di cui all’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987 e la conseguente rideterminazione dell’indennità di buonuscita, qualora l’Ente previdenziale abbia provveduto, medio tempore, al pagamento degli emolumenti rivendicati. La satisfazione della pretesa sostanziale, intervenuta nelle more del giudizio, priva il ricorrente dell’interesse alla decisione nel merito. La liquidazione delle spese di lite a carico dell’Amministrazione può essere disposta sulla base del criterio della soccombenza potenziale, tenuto conto della consolidata giurisprudenza favorevole al riconoscimento dell’emolumento.
Il Fatto
Il ricorrente, militare in quiescenza, aveva adito il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia per sentire accertare il proprio diritto ai benefici economici normativi contemplati dall’art. 6-bis, comma 2, del D.L. n. 387/1987. In particolare, aveva chiesto la rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella base di calcolo di sei scatti stipendiali, oltre interessi e rivalutazione monetaria, previo annullamento degli atti presupposti e consequenziali adottati dalle Amministrazioni evocate in giudizio.
Si erano costituiti in giudizio l’I.N.P.S. e il Ministero della Difesa, mentre il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri non aveva ritualmente costituito il proprio contraddittorio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, in data 4 marzo 2026, i difensori dell’Istituto previdenziale avevano depositato una nota, con allegata documentazione, attestante l’avvenuto pagamento, medio tempore, degli emolumenti rivendicati dal ricorrente.
I difensori del ricorrente, pur a seguito del deposito di tale documentazione, non avevo sollevato obiezioni nella nota con cui avevano chiesto il passaggio in decisione senza discussione, limitandosi a insistere unicamente per la liquidazione delle spese del giudizio. Tale circostanza ha indotto il Tribunale a ritenere che la pretesa sostanziale fosse stata integralmente soddisfatta.
In applicazione dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., il Collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, essendo venuto meno l’oggetto della controversia a seguito dell’intervenuto pagamento.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto la liquidazione a carico dell’I.N.P.S. in applicazione del criterio della soccombenza potenziale, valorizzando la pacifica e ormai consolidata giurisprudenza in ordine al riconoscimento degli emolumenti rivendicati. La condanna è stata quindi parametrata al favorevole esito che la controversia avrebbe verosimilmente avuto nel merito, atteso che la pretesa azionata risultava fondata alla luce del quadro giurisprudenziale di riferimento.
Nota della Redazione
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