Rinuncia irrituale al ricorso e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Puglia n. 581 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di rinuncia al ricorso non notificata alle altre parti è irrituale e non può dar luogo a una pronuncia di estinzione del giudizio. Tuttavia, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso, nonché dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, ex artt. 35, comma 1, lett. c), 84, comma 4, e 85, comma 9, cod. proc. amm., costituisce l’esito corretto allorché la rinuncia irrituale manifesti comunque la volontà della parte di non proseguire il giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Prefetto di Foggia aveva disposto la decadenza dal diritto di occupazione e fruizione dell’alloggio ad uso abitativo sito in Foggia, nonché tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti. Il giudizio vedeva come parti intimate il Ministero dell’Interno, la Prefettura di Foggia e l’ente gestore del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.
Nel corso del giudizio, il ricorrente depositava una dichiarazione con la quale manifestava la volontà di rinunciare al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha preliminarmente rilevato che la rinuncia depositata in data 13 ottobre 2025 non era stata notificata alle altre parti del giudizio. Tale carenza rende la dichiarazione irrituale, non potendo quindi produrre l’effetto tipico della rinuncia notificata, ossia la dichiarazione di estinzione del processo.
La circostanza non ha tuttavia lasciato privo di conseguenze il procedimento. Il Collegio ha infatti valorizzato il dato sostanziale della manifestazione di volontà del ricorrente di non coltivare l’impugnazione. L’art. 84, comma 4, cod. proc. amm. consente al giudice di desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione anche in assenza delle formalità della rinuncia, attraverso la valutazione di fatti o atti univoci intervenuti dopo la proposizione del ricorso e del comportamento complessivo delle parti.
Alla luce di tale disposto, la dichiarazione di rinuncia, ancorché irrituale, è stata qualificata come comportamento univoco rivelatore del venir meno dell’interesse alla definizione del giudizio nel merito. Il Collegio ha richiamato, a sostegno di tale impostazione, il precedente del Consiglio di Stato, sez. VII, n. 2317 del 06.03.2023.
Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), 84, comma 4, e 85, comma 9, cod. proc. amm., con compensazione delle spese di lite in ragione della definizione in rito del giudizio.
Nota della Redazione
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