Adeguamento al PPTR e perequazione: la riclassificazione in Fascia A non incide sui diritti edificatori (TAR Puglia n. 559 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le scelte di pianificazione urbanistica, anche quando recepiscono i vincoli paesaggistici derivanti dall’adeguamento al PPTR, costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnico-amministrativa, insindacabile nel merito e censurabile solo per palese illogicità o irragionevolezza. La ricollocazione di un’area in Fascia A dei territori costieri non determina una perdita o decurtazione del diritto edificatorio, ma ne impone il trasferimento nelle aree del medesimo ambito classificate in Fascia B, secondo il meccanismo della perequazione urbanistica. Tale assetto garantisce l’indifferenza patrimoniale del proprietario e non richiede una motivazione puntuale, trattandosi di atto amministrativo generale ai sensi dell’art. 2, comma 2, legge n. 241/1990. L’inclusione nei territori costieri entro la fascia di 300 metri dalla battigia costituisce recepimento di un vincolo ex lege imposto dall’art. 142, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 42/2004.
Il Fatto
Le ricorrenti impugnavano la deliberazione del Consiglio comunale di Monopoli n. 19 del 12.05.2020, recante l’adeguamento del PUG al PPTR, nella parte in cui i loro suoli, ricadenti nell’ambito P2-2 “Riqualificazione Urbana” e “Attività Portuali”, venivano perimetrati in Fascia A dei territori costieri. Le proprietarie, che intendevano destinare l’area alla realizzazione di un porto turistico, ritenevano che la classificazione in Fascia A, a prevalente valore paesistico-ambientale, precludesse la concreta edificabilità del lotto rispetto alla più favorevole Fascia B. Il Comune resisteva eccependo l’infondatezza del ricorso, evidenziando il funzionamento del meccanismo perequativo previsto dal PUG.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto l’assetto pianificatorio impresso al PUG, come adeguato al PPTR, compatibile con la discrezionalità tecnico-amministrativa propria degli atti generali di pianificazione, condividendo la posizione del Comune circa l’operatività del principio di perequazione urbanistica di cui all’art. 7/S delle NTA del PUG. La classificazione in Fascia A non determina alcuna decurtazione del diritto edificatorio: la SUL spettante rimane invariata e viene integralmente esercitata mediante il trasferimento (c.d. “decollo”) nelle aree del medesimo ambito P2 classificate in Fascia B, individuate come concretamente edificabili in sede di co-pianificazione con Regione e Ministero.
La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui le scelte di pianificazione sono espressione di ampia valutazione discrezionale, non condizionate dalle previsioni del previgente strumento urbanistico e non necessitanti di motivazione puntuale, essendo sindacabili solo nei limiti della palese illogicità e irragionevolezza (ex multis: Cons. St., sez. IV, 20 marzo 2019, n. 2680; Cons. St., sez. IV, 18 dicembre 2023, n. 10952; Cons. St., sez. V, 8 gennaio 2024, n. 256). Nel caso di specie non emergono profili di abnorme illogicità o valutazioni ictu oculi sproporzionate, né erronei presupposti di fatto.
Il Tribunale ha infine precisato che l’inclusione dei suoli nei territori costieri non deriva da una scelta comunale, ma costituisce il necessario recepimento del vincolo paesaggistico imposto ex lege dall’art. 142, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 42/2004, operante automaticamente sulla base del dato morfologico della collocazione entro i 300 metri dalla linea di battigia. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.