Ottemperanza al giudicato e poteri del giudice amministrativo sul credito (TAR Lombardia n. 3294 del 21.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’amministrazione al giudicato e le assegna un termine per l’esecuzione, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., senza però sostituirsi al titolo nella determinazione del credito. Il giudizio non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione di consentirne il soddisfacimento nella esatta dimensione che discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali. Ne segue che i conteggi prodotti dal creditore su capitale residuo e interessi non sono definitivamente vincolanti per l’amministrazione, dovendosi verificarne misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge. Il termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento, ex art. 14 del d.l. n. 669/1996, deve essere decorso prima dell’azione esecutiva.

Il Fatto

Il Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 164/2024, ha accertato il diritto della ricorrente, docente precaria a tempo determinato, al beneficio economico della carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, quantificato in 500 euro annui, e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a consegnarla per gli anni scolastici indicati, oltre alle spese di lite.

La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata il 1° aprile 2024. L’amministrazione non ha adempiuto. La creditrice ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di pagamento della somma complessiva di 1.000 euro, la nomina di un commissario ad acta, una penale di mora fino all’effettivo soddisfo e la condanna alle spese con distrazione.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha verificato anzitutto la sussistenza del titolo: la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non è stata adeguatamente contrastata dall’ente debitore e si fonda su provvedimento avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

Il tribunale ha poi precisato la natura del proprio intervento. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento. La dimensione esatta del credito discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Da qui la precisazione che l’entità delle somme calcolata dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’amministrazione, dovendosi verificare l’esatta misura di capitale residuo e interessi, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri del titolo e della legge, richiamati gli artt. 1283 e ss. cod. civ.

Il collegio ha inoltre rilevato il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, che consente alle amministrazioni statali di eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna pecuniaria prima dell’azione coattiva.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con dichiarazione dell’inottemperanza e assegnazione di un termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per il pagamento: delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti eventualmente effettuati; degli accessori di legge e degli oneri di registrazione, copia e notificazione che abbiano titolo nel provvedimento; degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso, negli stessi limiti. È invece respinta la domanda di penale di mora.

Per il caso di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore dopo il termine assegnato, provvedendo entro i successivi centoventi giorni e senza compenso, rientrando l’attività nei compiti istituzionali. L’amministrazione è infine condannata alle spese, liquidate in 500 euro per compensi oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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