Divieto di detenzione armi e conflittualità familiare: legittimo il diniego di revoca (TAR Calabria n. 2155 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti ablatori in materia di armi possono essere adottati a prescindere dalla rilevanza penale dei fatti posti a loro fondamento e dall’esito dei relativi procedimenti. Il giudizio di inaffidabilità alla detenzione e all’uso delle armi ha natura discrezionale e predittiva e può fondarsi anche su fatti isolati, su vicende non penalmente rilevanti e su situazioni di conflittualità personale e familiare. La remissione della querela e l’archiviazione in sede penale non vincolano l’Amministrazione, che può valorizzare la perdurante conflittualità come indice attuale di pericolo di abuso. Il sindacato del giudice amministrativo è limitato alla verifica del travisamento dei fatti e della manifesta irrazionalità, senza sostituzione della valutazione dell’Autorità di pubblica sicurezza.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto nel 2013 un provvedimento di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, fondato su una denuncia per danneggiamento, violenza privata ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Il procedimento penale si era chiuso con sentenza di non doversi procedere per intervenuta remissione della querela. L’interessato ha quindi chiesto al Prefetto la revoca del divieto, evidenziando di essere incensurato e di non avere procedimenti pendenti.

L’Amministrazione ha respinto l’istanza. Ha ritenuto irrilevante la remissione della querela, qualificata come mero limite di procedibilità, e ha valorizzato una denuncia-querela sporta da un nipote nel 2019, nell’ambito di una conflittualità familiare risalente nel tempo. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Calabria, deducendo violazione dell’art. 39 r.d. n. 773/1931, degli artt. 11 e 43 TULPS ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 11, comma 3, TULPS consente la revoca delle autorizzazioni quando manchino le condizioni cui sono subordinate o sopravvengano circostanze che avrebbero imposto il diniego; l’art. 39 r.d. n. 773/1931 attribuisce al Prefetto la facoltà di vietare la detenzione delle armi alle persone ritenute capaci di abusarne; l’art. 43, comma 2 richiede che il richiedente dia affidamento di non abusare delle armi. Da ciò deriva che il giudizio di inaffidabilità è autonomo rispetto alla commissione di reati.

Muovendo da tale premessa, il TAR richiama il principio per cui i provvedimenti ablatori in materia di armi prescindono dalla rilevanza penale dei fatti e dall’esito dei procedimenti (Cons. Stato, III, n. 3795 del 2022). La remissione della querela non costituisce, dunque, elemento idoneo a fondare da solo il diritto alla revoca.

Il punto decisivo è la valutazione della denuncia del familiare. Il Collegio la considera episodio successivo al provvedimento originario e, quindi, ulteriore rispetto ai fatti allora considerati. Essa dimostra l’attualità del giudizio di inaffidabilità, per l’esistenza di una conflittualità familiare accesa e risalente, che sostiene logicamente il diniego. L’archiviazione in sede penale non elide tale rilievo: la valutazione amministrativa resta ragionevole e proporzionata, perché la conflittualità esclude la sicura affidabilità nella detenzione delle armi e rende attuale il pericolo di abuso.

La Corte ribadisce che l’autorizzazione alla detenzione delle armi è eccezionale e che le esigenze di incolumità prevalgono. L’interessato deve essere esente da mende e al di sopra di ogni sospetto. Possono assumere rilevanza anche fatti isolati ma significativi, vicende non penalmente rilevanti e situazioni personali estranee alla materia delle armi, dalle quali desumere la non completa affidabilità (Cons. Stato, III, n. 2404 del 2017; Cons. Stato, III, n. 6812 del 2018; TAR Calabria n. 1813 del 2025).

Il sindacato giurisdizionale non è sostitutivo ma limitato alla verifica di errori, travisamento dei fatti e manifesta irrazionalità (Cons. Stato, III, n. 5678 del 2012; TAR Campania n. 1181 del 2020). Tali vizi non ricorrono: l’istruttoria è completa e la motivazione è scevra da vizi logici. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *