Cessazione della materia del contendere per adempimento tardivo e spese di lite nel giudizio di ottemperanza (TAR Puglia n. 534 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’adempimento tardivo dell’amministrazione, intervenuto nelle more del giudizio e consistente nell’accredito delle somme dovute in esecuzione del giudicato, determina la cessazione della materia del contendere. Tale evento non elide la soccombenza virtuale dell’amministrazione, che ha reso necessario il ricorso per ottenere quanto già riconosciuto in sede di cognizione. Ne consegue la condanna dell’amministrazione inadempiente al pagamento delle spese di lite, liquidate in favore del difensore della parte ricorrente che si sia dichiarato antistatario.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, una sentenza favorevole, passata in giudicato, con la quale le era stato riconosciuto il diritto a determinate somme. A seguito dell’inerzia dell’amministrazione, la ricorrente proponeva ricorso per l’esecuzione del giudicato ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., dinanzi al TAR Puglia, chiedendo la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia all’adempimento.
Le amministrazioni intimate non si costituivano in giudizio. Nelle more del procedimento, i difensori della ricorrente depositavano atto con cui dichiaravano che era cessata la materia del contendere per l’avvenuto accredito delle somme dovute, insistendo tuttavia nella domanda di condanna alle spese del giudizio e chiedendo il passaggio in decisione senza discussione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, a seguito della dichiarazione dei difensori della ricorrente circa l’avvenuto accreditamento delle somme dovute in esecuzione del giudicato, non residuava alcuna questione da decidere nel merito del ricorso per ottemperanza. L’adempimento sopravvenuto dell’amministrazione, infatti, ha integrato la fattispecie della cessazione della materia del contendere, che costituisce un istituto processuale distinto dalla sopravvenuta carenza di interesse, in quanto presuppone il pieno soddisfacimento della pretesa azionata.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha accolto l’istanza della ricorrente, affermando il principio secondo cui l’adempimento tardivo non fa venire meno la necessità di accollare all’amministrazione le spese del giudizio di ottemperanza. Tale conclusione si fonda sulla considerazione che è stata proprio l’inadempienza dell’amministrazione a rendere necessario il ricorso giurisdizionale per ottenere l’esecuzione di un provvedimento giurisdizionale già definitivo.
La liquidazione delle spese è stata effettuata in favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari, e quindi direttamente nei loro confronti, secondo il meccanismo previsto dall’art. 93 cod. proc. civ., applicabile anche al processo amministrativo in virtù del rinvio contenuto nell’art. 26 cod. proc. amm. L’importo è stato determinato in misura forfettaria, tenuto conto della natura del giudizio e della sua definizione senza attività difensiva rilevante successiva alla dichiarazione di cessazione.
Il Collegio ha infine disposto che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa, nonostante l’intervenuto adempimento, in ragione della necessità di garantire l’effettività della tutela giurisdizionale e di dare formale atto dell’avvenuta esecuzione del giudicato.
Nota della Redazione
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