Ottemperanza: attività commissariale vincolata al dictum, non rieducibile dalla richiesta di frazionamento (TAR Puglia n. 511 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza l’attività del Commissario ad acta è di natura strettamente vincolata al dictum del giudicato, senza alcuno spazio di apprezzamento discrezionale che giustifichi la riapertura dell’istruttoria o il differimento dell’adempimento. La richiesta di un ulteriore frazionamento delle particelle catastali, non supportata da contestazioni puntuali sull’erronea inclusione di specifiche aree, si risolve in una richiesta dilatoria incompatibile con i principi di non aggravamento del procedimento e di effettività della tutela giurisdizionale. L’atto ricognitivo del Commissario non è volto a compiere un’attività istruttoria mancante, ma a rendere opponibile ai terzi un effetto traslativo già prodottosi ipso iure.

Il Fatto

La vicenda trae origine dall’ottemperanza alla sentenza del TAR Puglia, Bari, n. 1429/2021, confermata dal Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3197/2024, che ha accertato il passaggio automatico delle opere di urbanizzazione primaria nel patrimonio indisponibile del Comune di Casamassima. Con la precedente ordinanza n. 835/2025, il TAR aveva impartito al Commissario ad acta direttive per l’individuazione delle particelle e la trascrizione del titolo dichiarativo, escludendo le aree a standard. Il Commissario, dopo aver adottato un primo decreto ricognitivo in data 24.07.2025, lo annullava in autotutela a seguito di una diffida della controinteressata, richiedendo una proroga per una nuova attività istruttoria. La società ricorrente ha quindi proposto reclamo avverso tale nota commissariale, deducendo l’elusione del giudicato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controinteressata avverso la memoria dell’INPS. La memoria si limitava a prendere posizione su fatti nuovi e non costituiva un autonomo mezzo di impugnazione, dovendo pertanto essere considerata al pari degli altri scritti difensivi. Il Tribunale ha inoltre negato la sussistenza degli estremi per un rinvio finalizzato al bonario componimento, non essendo emersa alcuna rassicurazione sulla serietà delle trattative.

Nel merito, il reclamo è stato accolto e la richiesta di proroga solo parzialmente concessa. Il TAR ha chiarito che l’attività dell’ausiliario era ed è di natura strettamente vincolata al dictum giudiziale: individuare le particelle e trascrivere il titolo dichiarativo. Il frazionamento analitico preteso dalla controinteressata si poneva in contrasto con il giudicato, in quanto l’effetto traslativo deve intendersi esteso non al singolo metro quadro dei sottoservizi ma all’intera area necessaria e indispensabile per le attività manutentive. In ogni caso, dai documenti prodotti risultava che l’attività di frazionamento catastale era stata già integralmente eseguita e che la nota comunale del 06.10.2025 aveva analiticamente individuato le sole particelle rilevanti, depurate dalle aree a standard.

La controinteressata avrebbe avuto il dovere di contestare particella per particella l’erronea inclusione di specifiche aree, ma non aveva prodotto alcuna contestazione puntuale. La pretesa di un generalizzato e ulteriore frazionamento è stata quindi qualificata come richiesta dilatoria, incompatibile con i principi di buona fede e di risultato. In definitiva, il TAR ha ordinato al Commissario di adottare l’atto definitivo di trascrizione entro novanta giorni, recependo integralmente l’elenco delle particelle della nota del 06.10.2025, senza ulteriori attività tecniche. Le spese di lite sono state poste a carico della controinteressata, soccombente anche in relazione al contributo all’interruzione dell’attività commissariale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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