Ottemperanza per la carta docente: inadempimento del Ministero e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 1147 del 11.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, la notificazione del titolo esecutivo alla parte e la sua successiva costituzione in giudizio non sono necessarie quando l’atto impugnato sia una sentenza passata in giudicato. L’accertamento della cessazione della materia del contendere richiede la prova certa dell’avvenuto adempimento dell’obbligo, non essendo sufficienti mere dichiarazioni dell’Amministrazione. Qualora l’obbligo di pagamento di somme di danaro, derivante da una sentenza esecutiva notificata, non sia adempiuto entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo, il creditore può proporre ricorso per l’ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. In caso di accoglimento, il giudice amministrativo assegna un termine per l’esecuzione e nomina un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva.
Il Fatto
I ricorrenti, docenti a tempo indeterminato, adivano il TAR ex art. 112 cod. proc. amm. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 591/2024 del Tribunale di Bergamo, che aveva accertato il loro diritto alla carta docente per gli anni scolastici indicati, condannando il Ministero al pagamento delle somme ivi specificate. La sentenza, notificata il 4 giugno 2024, era passata in giudicato, ma l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al dictum giudiziale. Il Ministero si costituiva, depositando comunicazioni circa l’avvenuto adempimento per alcune posizioni, mentre i ricorrenti, per le altre, dichiaravano di non aver ricevuto alcun accreditamento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente dichiarato la cessazione della materia del contendere per la posizione del docente che aveva ricevuto l’accreditamento dopo la notifica del ricorso, ritenendo l’adempimento satisfattivo dell’interesse azionato. Per le restanti posizioni, ha rilevato che la documentazione depositata dal Ministero non forniva prova dell’avvenuto pagamento, essendo emerso un contrasto tra le dichiarazioni dell’Ufficio Scolastico e le contestazioni dei ricorrenti. L’istruttoria disposta non aveva chiarito la situazione, rendendo evidente la persistenza dell’inadempimento.
Il Collegio ha quindi accertato che, per questi ultimi ricorrenti, sussistevano le condizioni per l’azione di ottemperanza, essendo decorso il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, come prescritto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, e la sentenza essendo passata in giudicato. Ha ricordato che, a seguito della riforma di cui al d.lgs. n. 149/2022, non è più necessaria l’apposizione della formula esecutiva per dare inizio all’esecuzione forzata, essendo sufficiente il rilascio di copia conforme della sentenza.
Accogliendo il ricorso, il TAR ha condannato il Ministero a dare completa esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella figura del Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega a dirigenti o funzionari, che dovrà provvedere entro lo stesso termine, anche tramite il pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, della citata legge, senza diritto a compenso, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice.
Quanto alle spese, il Collegio le ha poste a carico del Ministero, anche per la posizione per cui è intervenuta la cessazione della materia del contendere, considerato che l’adempimento era comunque successivo alla notifica del ricorso, liquidandole in € 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
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Nota della Redazione
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