Proroga automatica concessioni demaniali marittime e incompatibilità con diritto UE (TAR Sardegna n. 181 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proroga automatica e generalizzata delle concessioni demaniali marittime, prevista dalla normativa emergenziale quale l’art. 103, comma 2, del d.l. n. 18/2020, è incompatibile con la direttiva 2006/123/CE, applicabile al rilascio e al rinnovo delle concessioni demaniali marittime. La norma nazionale in contrasto con una norma europea dotata di efficacia diretta non può essere applicata né dal giudice né dalla pubblica amministrazione. Ne consegue che l’Amministrazione, nel negare la proroga di un’autorizzazione temporanea di occupazione del demanio marittimo, può legittimamente opporre le prescrizioni del piano di utilizzo dei litorali relative al fronte mare massimo concedibile. Sul procedimento di rinnovo di natura concessoria non può formarsi il silenzio assenso, richiedendosi un provvedimento espresso in funzione di controllo sulla qualificazione e sull’idoneità del richiedente.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di una concessione demaniale per l’occupazione di un’area nella spiaggia Rena Bianca, aveva ottenuto in base alla normativa emergenziale Covid-19 un’ampliamento temporaneo dell’area occupata. Presentata istanza di rinnovo per l’annualità successiva, la Regione aveva avviato il procedimento per la quantificazione dell’indennizzo per occupazione senza titolo, ritenendo l’istanza giuridicamente inesistente per carenze documentali e, comunque, non accoglibile perché il fronte mare massimo consentito era già saturato dalla concessione ordinaria.
La società aveva quindi impugnato il provvedimento, deducendo la violazione della normativa emergenziale sulla proroga dei titoli autorizzativi, il difetto di istruttoria sull’effettiva occupazione, l’illegittimità del diniego implicito di rinnovo e l’avvenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente respinto il motivo concernente l’assenza di accertamento dell’occupazione sine titulo, rilevando come dalla corrispondenza prodotta in giudizio emergesse la pacifica persistenza dell’occupazione dell’area di 131,25 mq da parte della società, senza necessità di ulteriori sopralluoghi.
Quanto alla mancata applicazione della proroga di cui all’art. 103, comma 2, del d.l. n. 18/2020, il TAR ha richiamato l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 18/2021, secondo cui la moratoria emergenziale presenta profili di incompatibilità con la direttiva 2006/123/CE, che si applica al rilascio e al rinnovo delle concessioni demaniali marittime. La proroga automatica e generalizzata scoraggerebbe gli investimenti nel settore balneare e impedirebbe l’ingresso di nuovi operatori. Il medesimo principio è stato applicato dalla giurisprudenza amministrativa alla proroga disposta dall’art. 103 citato. In forza del primato del diritto europeo, la norma nazionale incompatibile con una direttiva self-executing non può essere applicata né dal giudice né dall’Amministrazione.
Con riferimento al diniego di rinnovo dell’autorizzazione temporanea, il Collegio ha osservato come il provvedimento impugnato contenesse implicitamente il rigetto dell’istanza di proroga, essendo la richiesta di indennizzo logicamente presupposta al mancato accoglimento della proroga stessa. Quanto alle dedotte carenze documentali, la società aveva dimostrato la completezza della pratica trasmessa allo SUAPE ma non di quella inoltrata ai competenti servizi regionali, come invece prescritto dalla delibera regionale.
Il TAR ha poi escluso la formazione del silenzio assenso sull’istanza di proroga, trattandosi di procedimento di natura concessoria che richiede un provvedimento espresso in funzione di controllo sulla qualificazione e sull’idoneità del richiedente. Infine, ha ritenuto legittima l’opposizione delle prescrizioni del piano di utilizzo dei litorali, essendo lo spazio di fronte mare concedibile già esaurito dalla concessione principale e dovendo l’Amministrazione compiere scelte discrezionali comparative. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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