Cessazione della materia del contendere nell’ottemperanza e spese di lite (TAR Puglia n. 497 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere va dichiarata nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., quando l’amministrazione, dopo la proposizione del ricorso, abbia adottato gli atti necessari a dare integrale esecuzione al giudicato, soddisfacendo compiutamente la pretesa azionata. In tal caso, la liquidazione delle spese di lite segue il criterio della soccombenza virtuale, con conseguente condanna dell’amministrazione resistente alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente, includendo il contributo unificato ove versato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un indennizzo riconosciutogli in sede di merito dalla Corte d’Appello di Bari, agiva dinanzi al TAR ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza del giudicato. La pronuncia da eseguire aveva riconosciuto il diritto a un indennizzo aggiuntivo ex art. 2, comma 7, l. n. 210/1992, nella misura del 25% di quello in godimento, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa, oltre interessi, rivalutazione e spese di lite. Il Ministero della salute si costituiva in giudizio per resistere alla domanda.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, con atto depositato in prossimità dell’udienza, la difesa del ricorrente aveva chiesto il passaggio in decisione senza discussione, rappresentando l’avvenuto pagamento di quanto dovuto da parte del Ministero, eseguito con decreto di liquidazione del 24.10.2025 versato agli atti del fascicolo. Accertata l’avvenuta esecuzione della pronuncia, il TAR ha verificato che la pretesa azionata risultava pienamente soddisfatta.
Da tale accertamento è derivata la declaratoria di cessazione della materia del contendere, conforme al disposto dell’art. 34, comma 5, c.p.a., norma che disciplina le ipotesi in cui il giudizio perda interesse a seguito del soddisfacimento dell’interesse del ricorrente. Il pagamento integrale del credito oggetto del giudicato ha infatti fatto venire meno l’interesse alla decisione nel merito della controversia.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico del Ministero resistente, il cui comportamento aveva reso necessario il ricorso per ottemperanza. Le spese sono state liquidate in € 1.000,00, oltre accessori come per legge, con obbligo di rifusione del contributo unificato ove effettivamente versato. Il tutto con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.
La sentenza è stata infine dichiarata eseguibile dall’Autorità amministrativa, con l’ordine, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679, di oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle parti in caso di diffusione del provvedimento.
Nota della Redazione
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