Autorizzazione unica e conferenza di servizi: necessaria ponderazione motivata dei pareri contrari (TAR Puglia n. 496 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il Comune, in quanto ente esponenziale della collettività, è legittimato a impugnare la determinazione conclusiva di una conferenza di servizi decisoria che incida direttamente sul governo del territorio, sull’ambiente, sulla salute e sulla viabilità comunale, ancorché abbia già esercitato le proprie prerogative procedimentali. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi, adottata sulla base delle posizioni prevalenti, non può fondarsi su un criterio meramente quantitativo: l’amministrazione procedente è tenuta a un’attività di sintesi e ponderazione, indicando preventivamente i criteri di valutazione della rilevanza degli interessi pubblici coinvolti e motivando specificamente le ragioni per cui le determinazioni contrarie delle amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili, come il paesaggio e l’archeologia, siano state ritenute recessive. L’autorizzazione all’abbattimento o alla delocalizzazione di ulivi non monumentali, prevista dall’art. 1 della legge n. 144/1951, costituisce un provvedimento autorizzatorio in senso proprio, che deve essere rilasciato in forma espressa dall’organo competente e non può essere acquisito tacitamente.

Il Fatto

Con determina dirigenziale del 28 aprile 2023, la Regione Puglia rilasciava alla società controinteressata l’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 per la costruzione e l’esercizio di un impianto di digestione anaerobica per la produzione di bioGNL, sito nel Comune di Terlizzi, in zona agricola di pregio paesaggistico e archeologico, contigua al tratturello n. 94 “via Traiana”. Il Comune di Terlizzi impugnava il provvedimento, deducendo vizi di legittimità per il mancato recepimento motivato dei pareri contrari espressi dalla Soprintendenza e dalle comunità locali. Il Circolo Legambiente e l’Associazione via Francigena spiegavano intervento ad adiuvandum. La società controinteressata e la Regione eccepivano il difetto di legittimazione attiva del Comune.

La Motivazione della Corte

Il TAR disattende l’eccezione preliminare di inammissibilità. Il Comune, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi: la partecipazione procedimentale non preclude la facoltà di insorgere avverso la determinazione conclusiva della conferenza che rechi pregiudizio a interessi ascrivibili alla collettività.

Nel merito, il Collegio ritiene fondata la censura sulla illegittima determinazione conclusiva della conferenza di servizi, che ha immotivatamente disatteso i pareri contrari della Soprintendenza e dei Comuni interessati. L’impianto, di imponenti dimensioni (oltre 46.000 mq), insiste in un’area classificata dal P.R.G. come “Zona E2 di salvaguardia dell’interesse archeologico”, ove sono presenti testimonianze culturali della civiltà rurale. Unicamente sulla base della prevalenza numerica, la Regione ha ritenuto recessivo l’interesse paesaggistico-culturale, senza operare una specifica ponderazione.

Il Collegio richiama i principi espressi da Cons. Stato, Sez. V, n. 4374 del 2014 e Cons. Stato, Sez. III, n. 2127 del 2022, affermando che il criterio delle “posizioni prevalenti” non è meramente quantitativo: il responsabile del procedimento deve svolgere un’attività di sintesi valutativa, bilanciando le ragioni emerse in conferenza e motivando il giudizio di prevalenza. La motivazione che si limita ad affermare che i pareri negativi “non consentono di sbilanciare il segno prevalentemente favorevole” è tautologica e non permette di comprendere le ragioni della recessività dell’interesse paesaggistico.

Accolto inoltre il motivo riguardante la mancata acquisizione dell’autorizzazione all’eradicazione di circa 400 ulivi. L’autorizzazione di cui all’art. 1 della legge n. 144/1951, richiamata dalla l.r. Puglia n. 14/2007, è un provvedimento autorizzatorio in senso proprio, che la legge qualifica come “autorizzazione” e che deve essere reso in forma espressa dal competente Servizio regionale. Non è un parere acquisibile tacitamente, né può desumersi da un mancato riscontro. Il ricorso è accolto, con annullamento degli atti impugnati e assorbimento delle ulteriori censure, mentre le spese sono compensate per la complessità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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