Trasferimento ex art. 33, comma 5, l. n. 104/1992: il diniego fondato su generiche ragioni di servizio è carente di motivazione (TAR Puglia n. 160 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame di un’istanza di trasferimento presentata ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. n. 104/1992, l’Amministrazione non può fondare il diniego su generiche ragioni di servizio, ma è tenuta a operare un effettivo bilanciamento tra le proprie esigenze organizzative e l’interesse del dipendente alla tutela della salute del familiare disabile. La mancata valutazione del quadro clinico documentato e l’assenza di una specifica motivazione sulle possibilità assistenziali degli altri componenti del nucleo familiare integrano il fumus boni juris ai fini dell’accoglimento della domanda cautelare. In tal caso, il giudice amministrativo accoglie l’istanza ai fini del riesame, fissando un termine per la nuova deliberazione dell’Amministrazione e mantenendo gli effetti della misura monocratica fino alla successiva trattazione.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente del Ministero dell’Interno, aveva presentato in data 13 settembre 2025 un’istanza di trasferimento ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. n. 104/1992, al fine di assistere il padre affetto da un grave quadro clinico. Con decreto ministeriale del 3 febbraio 2026, l’Amministrazione ha rigettato l’istanza, adducendo generiche ragioni di servizio attinenti al contesto ambientale.
Avverso tale diniego, la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al TAR Puglia, chiedendo l’annullamento del provvedimento previa sospensione dell’efficacia, rappresentando l’impossibilità di assistere il padre da parte degli altri componenti del nucleo familiare.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, Sezione Prima, nella camera di consiglio del 15 aprile 2026, ha ritenuto il ricorso assistito dal fumus boni juris. I giudici hanno rilevato che l’Amministrazione ha fondato il diniego su generiche ragioni di servizio, senza operare alcun bilanciamento con l’interesse della ricorrente alla tutela della salute del padre.
Il Collegio ha sottolineato che il genitore versa in un gravissimo quadro clinico, che necessita di continui controlli periodici e di un costante ausilio familiare a fini assistenziali. La ricorrente ha inoltre puntualmente documentato l’impossibilità che gli altri componenti del nucleo familiare possano fornire l’assistenza necessaria.
Alla luce di tali elementi, il TAR ha accolto l’istanza cautelare ai fini del riesame, ordinando all’Amministrazione di provvedere entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza. È stato altresì confermato il decreto monocratico fino all’ulteriore trattazione dell’istanza cautelare, fissata per la camera di consiglio dell’8 luglio 2026, al fine di mantenere la res adhuc integra. Le spese di lite sono state rimesse al definitivo.
Nota della Redazione
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