Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 283 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 114 c.p.a. il ricorso è ammissibile quando la sentenza azionata sia stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, d.lgs. n. 149/2022, e notificata al domicilio reale dell’Amministrazione soccombente. Il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 opera anche nel giudizio di ottemperanza. Accertata l’inerzia, il giudice ordina l’esecuzione del giudicato e nomina sin d’ora il commissario ad acta. Questi, se dipendente pubblico, non ha diritto ad autonomo compenso, restando lo stesso assorbito in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza.

Il Fatto

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per conseguire l’esecuzione della sentenza con cui il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero intimato al pagamento di una somma in suo favore, a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre interessi legali. Il titolo era passato in giudicato, notificato all’Amministrazione e non eseguito.

La parte ha quindi chiesto l’ordine di pagamento delle somme liquidate in capitale e interessi, escludendo le spese distratte in favore dei procuratori antistatari, non richieste nelle conclusioni, e l’immediata nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mera costituzione formale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare la regolarità del titolo. La sentenza azionata risulta attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., nella formulazione introdotta dall’art. 3, comma 34, d.lgs. n. 149/2022, da leggersi in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, del medesimo decreto, che ha abrogato la spedizione in forma esecutiva dal 28.02.2023. Il titolo è stato notificato a mezzo PEC al domicilio reale del Ministero in data 05.02.2025.

Quanto al profilo temporale, alla data di proposizione del ricorso era infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, stabilito dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Sussiste inoltre il presupposto dell’inerzia dell’Amministrazione, non contestata. Il ricorso è pertanto fondato.

Il Collegio ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato e di pagare le somme liquidate in favore della ricorrente entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine ha nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, affinché ponga in essere gli atti necessari all’integrale attuazione delle statuizioni giudiziali nel medesimo termine di sessanta giorni.

La ricorrente dovrà avvisare tempestivamente il commissario dell’infruttuoso decorso del termine, con istanza indicante anche il proprio codice fiscale. Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e sono connesse ai relativi compiti istituzionali, il compenso è assorbito in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza.

Sulle spese, liquidate secondo i parametri del d.m. n. 55/2014 e ridotte in ragione dell’obiettiva semplicità e della marcata serialità dell’attività difensiva, il Collegio ha rilevato che l’inerzia del Ministero non è isolata, inserendosi in un contenzioso seriale relativo al mancato riconoscimento della retribuzione professionale docenti a favore di docenti assunti a tempo determinato. Ha quindi disposto la trasmissione di copia della pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Piemonte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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