Effetto conformativo del giudicato e nuovo provvedimento sull’istanza edilizia (TAR Puglia n. 456 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza di annullamento di un provvedimento di diniego di permesso di costruire, fondato su un vizio istruttorio refluito in quello motivazionale, non è autoesecutiva e non determina l’obbligo dell’Amministrazione di rilasciare il titolo edilizio sic et simpliciter. Dall’annullamento deriva l’obbligo conformativo di riesercitare il potere, adottando un provvedimento espresso sull’istanza, nel rispetto dei principi affermati dal giudice. La motivazione postuma, ritenuta inammissibile nel giudizio di annullamento, può invece essere legittimamente trasfusa nel nuovo provvedimento di riesame, ove l’Amministrazione la condivida. La mancata adozione del nuovo provvedimento nel termine assegnato legittima la nomina di un commissario ad acta, ma non la condanna al pagamento di penalità di mora, ove la Sezione la escluda secondo il proprio consolidato orientamento.

Il Fatto

La società ricorrente, avendo ottenuto l’annullamento giurisdizionale del diniego di permesso di costruire, richiedeva al Comune di Modugno di conformarsi alla decisione, che era passata in giudicato. L’Amministrazione era rimasta inerte.

La ricorrente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., chiedendo che, in sostituzione del Comune, fosse nominato un commissario ad acta per il rilascio del titolo e che l’Ente fosse condannato al pagamento di una somma per ogni giorno di ritardo, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha innanzitutto escluso che la sentenza di annullamento fosse autoesecutiva, atteso che la stessa non soddisfaceva la pretesa sostanziale della ricorrente né aveva effetto conclusivo del procedimento, richiedendo un provvedimento espresso ai sensi dell’art. 2 legge n. 241/1990.

Il Collegio ha quindi precisato che l’obbligo dell’Amministrazione è quello di rideterminarsi sull’istanza, tenendo conto dei principi affermati nella pronuncia. Nel caso di specie, la sentenza ottemperanda aveva annullato il diniego per un vizio istruttorio, avendo il Comune giustificato il diniego sulla base di carenze riguardanti subcomparti diversi da quello interessato dall’intervento, senza accertare il mancato reperimento degli standard specificamente previsti per il comparto A. L’effetto conformativo, pertanto, precludeva solo di reiterare un diniego fondato su quella specifica carenza, ma non imponeva il rilascio del titolo, restando salvo il dovere dell’Ente di valutare il rispetto degli standard del comparto A.

Il TAR ha inoltre chiarito che le deduzioni difensive, considerate nel giudizio di annullamento come inammissibile integrazione postuma della motivazione, ben potrebbero essere legittimamente trasfuse nel nuovo provvedimento di riesame, ove l’Amministrazione le condivida ancora.

Attesa l’illegittima inerzia, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo del Comune di provvedere entro trenta giorni, con la nomina del Dirigente Responsabile del SUE del Comune di Bari quale commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia di novanta giorni. Ha respinto, invece, la domanda di condanna alle penalità di mora e ha compensato le spese, in ragione della parziale reciproca soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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