Accesso ai documenti amministrativi e silenzio-diniego (TAR Puglia n. 455 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’istanza di accesso ai documenti amministrativi è sufficientemente determinata quando la parte richiedente individui con precisione la tipologia dei documenti richiesti e i relativi riferimenti oggettivi, quali la denominazione stradale e le coordinate geografiche delle postazioni interessate, non presentando i caratteri della genericità o dell’indeterminatezza che soli potrebbero giustificare il rigetto. Il silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di accesso oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990 determina il perfezionamento del silenzio-rigetto. In mancanza di costituzione in giudizio della Pubblica Amministrazione e di deduzione di cause di esclusione o di differimento, il Tribunale accoglie il ricorso e ordina l’ostensione dei documenti richiesti ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a..

Il Fatto

La società ricorrente, operante nel settore delle affissioni, presentava al Comune di San Giovanni Rotondo un’istanza di accesso alla documentazione amministrativa concernente i titoli autorizzatori rilasciati, le eventuali richieste di rinnovo e le ricevute del CUP, con riferimento a cinque postazioni pubblicitarie specificamente individuate mediante denominazione stradale e coordinate geografiche. L’Amministrazione comunale non provvedeva sull’istanza nel termine di trenta giorni, sicché si formava il silenzio-rigetto alla data del 13.11.2025.

Avverso tale silenzio la società proponeva ricorso dinanzi al TAR Puglia, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e l’ordine di esibizione della documentazione richiesta. Il Comune, ritualmente intimato, non si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato che l’istanza di accesso era stata formulata in termini sufficientemente determinati, avendo la parte ricorrente individuato con precisione sia la tipologia dei documenti richiesti sia le postazioni cui la richiesta si riferiva. Sotto tale profilo, la domanda non presentava i caratteri della genericità o dell’indeterminatezza che soli avrebbero potuto giustificarne il rigetto con riferimento all’oggetto.

Quanto alla posizione dell’Amministrazione, il Collegio ha osservato che il Comune, non costituendosi in giudizio, non aveva opposto alcuna causa di esclusione o di differimento del diritto di accesso ai sensi degli artt. 24 e 25 della legge n. 241/1990, né aveva dedotto ragioni ostative di altra natura.

Il Tribunale ha pertanto ritenuto fondato il ricorso, accogliendolo e ordinando alla Pubblica Amministrazione di consentire l’accesso ai documenti richiesti entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Le spese di lite sono state compensate, tenuto conto del tipo e del contenuto degli scritti difensivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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