Illeciti professionali non attuali e acquiescenza alla condanna non definitiva escludono l’estromissione (C.G.A.R.S. n. 10 del 16.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La mancata dichiarazione di una sentenza di condanna non definitiva non integra la causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50/2016 quando il fatto risalga a oltre tre anni dall’indizione della gara, operando in tal caso il limite temporale dell’art. 57, par. 7, direttiva 2014/24/UE, di diretta applicazione. La sopravvenuta assoluzione con formula piena del precedente legale rappresentante, intervenuta nelle more, esclude in radice la rilevanza del fatto ai fini dell’affidabilità dell’operatore. La stazione appaltante deve provare la gravità dell’illecito professionale e la sua incidenza concreta sull’affidabilità: la mancata risoluzione del contratto per inadempienze e il regolare espletamento del servizio rendono recessiva la valutazione negativa. Il rinvio dell’udienza per concomitante impegno professionale del difensore non costituisce eccezionale ragione ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

Il Fatto

La Prefettura di Trapani indice una procedura aperta per l’affidamento del servizio di accoglienza presso il centro di permanenza per i rimpatri di Trapani-Milo. Una cooperativa sociale si colloca terza in graduatoria. Dopo l’esclusione delle prime due classificate, la stazione appaltante esclude anche la cooperativa ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50/2016 per tre ragioni: l’omessa dichiarazione di una condanna non definitiva del precedente legale rappresentante per frode nelle pubbliche forniture; presunti inadempimenti segnalati da altra Prefettura; l’esclusione subita in una diversa gara.

La società impugna davanti al TAR Sicilia, che rigetta il ricorso e i primi motivi aggiunti, dichiarando improcedibili gli ulteriori. Propone appello al C.G.A.R.S., deducendo la violazione del contraddittorio per il mancato rinvio dell’udienza e l’illegittimità dell’esclusione, anche alla luce dell’archiviazione disposta nelle more dall’A.N.AC. e della sopravvenuta assoluzione in Cassazione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo investe il diniego di rinvio per concomitante udienza in altro TAR. Il Collegio richiama l’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., come novellato dal d.l. n. 80/2021 e dal d.l. n. 36/2022, che consente il differimento solo in casi eccezionali. La ragionevole durata del processo prevale sull’interesse particolare alla protrazione. L’impedimento del difensore per impegno professionale non integra la nozione di grave impedimento dell’art. 115 disp. att. cod. proc. civ., richiamato dall’art. 39 c.p.a., essendo possibile la sostituzione ex art. 14 legge n. 247/2012. Il motivo è infondato.

Il secondo motivo è accolto. Quanto alla condanna non definitiva, il Collegio osserva che l’art. 80 non disciplina l’efficacia temporale della causa di esclusione quando il fatto derivi da sentenza non definitiva. Soccorre l’art. 57, par. 7, direttiva 2014/24/UE, di diretta applicazione, che fissa il limite di tre anni dalla data del fatto. Il fatto contestato risale al 2016, il bando al novembre 2021: il termine è superato. Assume rilievo dirimente la sopravvenuta assoluzione in Cassazione, con formula piena, che accerta l’insussistenza del fatto e ne esclude ogni rilevanza sull’affidabilità.

Quanto agli inadempimenti segnalati, la Corte ribadisce che l’art. 80, comma 5, lett. c), richiede tre requisiti: gravità dell’illecito, attitudine a revocare in dubbio l’integrità dell’operatore e prova adeguata della stazione appaltante. L’onere probatorio non è assolto. La mancata risoluzione del contratto, eseguito fino alla scadenza, e il mancato rinnovo, fisiologica regola rispetto alla proroga, smentiscono la gravità delle condotte.

Infine, il certificato di buon esito e le liquidazioni senza riserva per la gara della terza Prefettura confermano l’affidabilità dell’operatore. L’appello è accolto, con assorbimento delle ulteriori censure e annullamento dell’esclusione e dell’aggiudicazione. Il contratto stipulato è dichiarato inefficace con decorrenza differita alla nuova aggiudicazione, secondo l’art. 122 c.p.a.; spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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