Ottemperanza per il giudicato sul bonus carta docente, riservata la nomina del commissario ad acta (TAR Puglia n. 429 del 01.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, accertato il persistente inadempimento dell’Amministrazione rispetto a un giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo ordina l’integrale esecuzione del titolo entro un termine assegnato. La nomina del commissario ad acta può essere riservata all’eventualità che l’inadempimento si protragga, tenuto conto del comportamento esecutivo tenuto dall’Amministrazione in cause omologhe. La soccombenza comporta la condanna alle spese di lite in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, mentre la segnalazione alla Procura della Repubblica presso la Corte dei conti costituisce adempimento doveroso a fronte della mancata esecuzione del giudicato.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale Ordinario di Trani, Sezione Lavoro, una sentenza che le riconosceva il diritto alla percezione del c.d. “bonus carta docente” e alla conseguente liquidazione dello stesso, con condanna dell’Amministrazione al pagamento. Il titolo, passato in giudicato, era stato notificato in forma esecutiva.

Non avendo ricevuto integrale adempimento, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, deducendo la violazione del giudicato e chiedendo che fosse ordinata l’esecuzione coattiva della sentenza, con nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza delle condizioni per l’esercizio del potere di cui all’art. 114 cod. proc. amm., rilevando che, a fronte del giudicato promanante dalla sentenza del giudice del lavoro, non risultava agli atti di causa l’avvenuto integrale adempimento delle obbligazioni scaturenti dal titolo giudiziale.

Il ricorso è stato quindi ritenuto fondato, con conseguente ordine all’Amministrazione di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione a cura di parte, procedendo al pagamento di tutte le somme ivi indicate.

Quanto alla richiesta nomina del commissario ad acta, il Tribunale ne ha riservato la designazione all’eventualità che, dopo il termine assegnato, si protragga l’inadempimento. Tale scelta è motivata dal comportamento esecutivo rilevato dall’Amministrazione in omologhe cause, nelle quali il ritardo è stato determinato da mere carenze di organico e non da intento elusivo del giudicato.

La sentenza ha, infine, condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla rifusione delle spese di lite, liquidate in favore della ricorrente e, per essa, dei difensori costituiti, in solido, per la loro dichiarazione di antistatarietà. Il Collegio ha altresì disposto la trasmissione di copia della decisione alla Procura della Repubblica presso la Corte dei conti per le valutazioni di competenza, con adempimenti a carico della Segreteria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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