Revoca del nulla osta e alea del ritardo della Pubblica Amministrazione (TAR Campania n. 5505 del 05.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittimo il provvedimento di revoca del nulla osta all’ingresso per motivi di lavoro adottato dall’Amministrazione che, dopo aver serbato un contegno inerte per un consistente lasso di tempo omettendo di convocare le parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, non valuti l’inserimento sociale, familiare e lavorativo medio tempore maturato dallo straniero. Il decorso del tempo non imputabile al ricorrente non può essere posto a suo carico, dovendo l’Autorità considerare la nuova occasione lavorativa rappresentata nel corso del procedimento. La revoca che allocchi irragionevolmente l’alea del ritardo in capo allo straniero è affetta da eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente otteneva nell’aprile 2024 dalla Prefettura di Napoli il nulla osta per motivi di lavoro e faceva regolare ingresso nel territorio nazionale. Perdurando l’inerzia dell’Amministrazione nella convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, e sopravvenuta l’indisponibilità del datore di lavoro originario, lo straniero rappresentava di aver rinvenuto una nuova opportunità lavorativa, chiedendo il subentro del nuovo datore ovvero il rilascio di un permesso per attesa occupazione.
La Prefettura adottava quindi il provvedimento di revoca del nulla osta, motivato con la mancata sottoscrizione del contratto con il datore originario. Avverso tale determinazione il ricorrente proponeva ricorso,deducendo violazione di legge ed eccesso di potere e lamentando la mancata valorizzazione della nuova occasione lavorativa e il notevole lasso di tempo intercorso. Il Ministero dell’Interno si costituiva chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il ricorso fondato, richiamando le statuizioni rese in sede interinale. Il primo argomento è che l’ingresso è avvenuto optimo iure, in forza di nulla osta regolarmente rilasciato. Il secondo è il consistente lasso temporale tra rilascio e revoca: a fronte dell’ingresso nel 2024, il provvedimento è stato emanato solo il 18.8.2025.
Il Tribunale sottolinea che l’Amministrazione ha serbato un contegno inerte, non provvedendo mai a convocare le parti per la stipulazione del contratto. Tale spatium temporis, quali che ne siano le ragioni, non è imputabile al ricorrente, il quale non può essere chiamato a rispondere delle sfavorevoli sopravvenienze che ne discendono.
Ne deriva un preciso onere valutativo. Ai fini della revoca, l’Autorità deve esaminare l’inserimento sociale e lavorativo maturato, avendo riguardo alla durata del soggiorno, ai legami familiari, ai rapporti lavorativi in Italia e alla permanenza di legami con il Paese d’origine. L’Amministrazione, di contro, ha irragionevolmente allocato l’alea del decorso del tempo in capo allo straniero.
Assume rilievo la circostanza che il ricorrente, già il 17.7.2025, aveva rappresentato di avere reperito altro datore disponibile all’assunzione. Tale evenienza, documentata nel corso dell’interlocuzione procedimentale, avrebbe dovuto indurre l’Amministrazione a valutare la possibilità di procedere alla convocazione per la sottoscrizione del contratto con il nuovo datore. Le evidenze documentali sullo svolgimento dell’attività lavorativa, con percezione di redditi adeguati, colorano ulteriormente l’allegato inserimento.
Il ricorso è dunque accolto e il provvedimento annullato, con compensazione delle spese. Il Collegio conferma l’ammissione al gratuito patrocinio e liquida il compenso in favore del difensore, tenendo conto della limitata difficoltà della controversia e della riduzione del 50% prescritta dall’art. 130 del d.P.R. n. 115/2002, richiamando i criteri dell’art. 4, comma 1, del D.M. n. 55/2014.
Nota della Redazione
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