Ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e compensazione delle spese (TAR Toscana n. 324 del 01.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il sopravvenuto venir meno dell’interesse a ricorrere, dichiarato dal ricorrente e non contestato dall’amministrazione intimata, determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., per sopravvenuto difetto di interesse. La valutazione di improcedibilità prescinde dall’esame nel merito dei motivi e si fonda esclusivamente sulle circostanze sopravvenute che hanno privato il ricorrente dell’utilità della decisione. La compensazione delle spese è giustificata dalla richiesta del ricorrente e dalla mancata opposizione dell’amministrazione costituita. Il giudice amministrativo, accertata la sopravvenuta carenza di interesse, non può pronunciarsi sulle censure dedotte.
Il Fatto
Il ricorrente aveva impugnato il decreto del Prefetto della Provincia di Firenze con cui gli era stato imposto il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti ai sensi dell’art. 39 TULPS, con obbligo di consegna immediata del materiale. Con lo stesso provvedimento era stata disposta la revoca del decreto di approvazione della nomina a guardia particolare giurata e del libretto di porto d’armi per difesa personale.
Il provvedimento prefettizio era stato adottato a seguito di un avviso di conclusione delle indagini e di informazione di garanzia per furto. Il ricorrente aveva impugnato anche la comunicazione ex art. 7, legge n. 241/1990, la nota della Questura di Firenze e il verbale di ritiro cautelare delle armi. Il Tribunale, con ordinanza cautelare, aveva respinto l’istanza di sospensione. Nell’imminenza dell’udienza il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso, avendo intrapreso un’altra attività lavorativa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della memoria del 16 gennaio 2025 con cui il ricorrente ha rappresentato di non avere più interesse alla definizione del giudizio. La ragione dichiarata è il mutamento dell’attività lavorativa, che ha reso priva di utilità pratica la decisione sull’impugnazione del divieto prefettizio e della revoca dei titoli di polizia.
Il Tribunale qualifica la fattispecie come improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse. La norma applicata è l’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., che consente al giudice di dichiarare improcedibile il ricorso quando sopravvengono circostanze che fanno venir meno l’interesse alla pronuncia di merito.
Il Collegio valorizza la volontà manifestata dal ricorrente e l’assenza di opposizione dell’amministrazione. Questi due elementi, unitamente alle circostanze sopravvenute, giustificano la declaratoria di improcedibilità. Il giudice amministrativo non esamina nel merito i motivi di ricorso, poiché la sopravvenuta carenza di interesse assorbe ogni valutazione sulle censure proposte.
Quanto alle spese, il Tribunale dispone la compensazione tra le parti costituite. La decisione si fonda sulla richiesta del ricorrente e sulla mancata opposizione dell’amministrazione. Il dispositivo ordina inoltre che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa e dispone l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato identificativo del ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 Regolamento (UE) 2016/679.
Nota della Redazione
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