Strutture balneari amovibili: la mera facoltà di mantenimento annuale non neutralizza le prescrizioni paesaggistiche (TAR Puglia n. 413 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La previsione di cui all’art. 8, comma 5, della legge della Regione Puglia n. 17/2015, che consente il mantenimento per l’intero anno solare delle strutture funzionali all’attività balneare purché di facile amovibilità, configura una mera facoltà, da esercitarsi nei limiti delle determinazioni assunte a tutela del paesaggio. Tale norma non impone il mantenimento come regola ordinaria, né può neutralizzare il potere prescrittivo degli enti preposti alla tutela paesaggistica, dovendosi intendere come eccezione limitata ai casi in cui la permanenza non incida sulle esigenze di tutela del paesaggio. La distinzione tra amovibilità e stagionalità è netta: la prima attiene alle caratteristiche costruttive del manufatto, la seconda all’impatto temporale dell’intervento e alla necessità di assicurare il ripristino della percezione visiva della costa nei periodi di bassa stagione.
Il Fatto
La società ricorrente, conduttrice di un lotto di terreno in Monopoli ove opera uno stabilimento balneare, impugnava l’autorizzazione paesaggistica e i successivi atti edilizi che, pur consentendo l’installazione di strutture amovibili per la balneazione, prescrivevano l’obbligo di smontaggio annuale delle opere entro il 31 ottobre. La società lamentava il contrasto con l’art. 8, comma 5, della legge regionale pugliese n. 17/2015, che consentirebbe il mantenimento delle strutture per l’intero anno solare, nonché la violazione delle norme del PPTR e del PUG adeguato. L’amministrazione comunale resisteva evidenziando l’assenza di concessione demaniale e la natura precaria delle strutture.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure proposte. In primo luogo, la disciplina urbanistica dell’area, gravata da vincoli di inedificabilità come invariante strutturale e soggetta alle norme degli artt. 9/S e 10/S delle NTA del PUG adeguato al PPTR, esclude la realizzazione di nuove opere edilizie, ammettendo solo attrezzature di facile amovibilità per la balneazione. Il Regolamento edilizio comunale conferma il divieto di strutture permanenti nelle aree vincolate e impone il mantenimento per periodi non superiori a sei mesi.
Quanto al richiamo alla legge regionale, la pronuncia ha chiarito che l’art. 8, comma 5, della legge n. 17/2015 attribuisce una mera facoltà di mantenimento annuale, che deve comunque conformarsi alla pianificazione comunale e alle esigenze di tutela paesaggistica. La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che tale disposizione non possa essere interpretata come regola ordinaria, ma come eccezione limitata ai casi in cui la permanenza non incida sui valori del paesaggio. Analogamente, l’art. 157 della legge regionale n. 42/2024, nel consentire la permanenza per la durata dell’autorizzazione, non può neutralizzare il potere prescrittivo degli enti competenti, pena l’introduzione di una deroga alla tutela imposta dal Codice dei beni culturali e del paesaggio in violazione dell’art. 117, comma 2, lett. s), Cost.
La sentenza ha inoltre respinto la distinzione prospettata dalla ricorrente tra amovibilità e stagionalità, affermando che l’amovibilità è condizione necessaria imposta dal regime di inedificabilità dell’area, mentre la stagionalità risponde all’esigenza di ripristinare la percezione visiva e paesaggistica della costa. Le valutazioni tecnico-discrezionali dell’amministrazione risultano plausibili e correttamente motivate, senza profili di eccesso di potere.
Nota della Redazione
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