Ripiano dispositivi medici: giurisdizione ordinaria sulle quote regionali (TAR Lazio n. 9024 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli atti con cui le regioni ripartiscono tra i fornitori gli oneri per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, non sono espressione di potere autoritativo. L’attività regionale è interamente vincolata, priva di discrezionalità tecnica, e si sostanzia in una mera ricognizione contabile e in un accertamento del quantum debeatur. Ne deriva un rapporto obbligatorio paritario tra amministrazione e fornitore, radicato “a valle” del potere statale, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
Il Fatto
La società ricorrente, produttrice di dispositivi medici, ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui la Regione Siciliana ha ripartito tra i fornitori gli oneri conseguenti al superamento del tetto di spesa per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Il provvedimento regionale è stato adottato in attuazione dell’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, a seguito della certificazione ministeriale dello scostamento. La società ha contestato le modalità di calcolo del fatturato e la mancata predeterminazione dei criteri, deducendo la violazione della legge n. 241/1990 e degli artt. 41 e 97 Cost.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, dando applicazione all’avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a. Il Tribunale ha richiamato il proprio precedente del 7 maggio 2025, n. 8735, chiarendo che il comma 9-bis dell’art. 9-ter d.l. n. 78/2015 attribuisce alle regioni compiti meramente esecutivi: verifica documentale, definizione dell’elenco dei fornitori, imposizione della quota e iscrizione in bilancio del credito. La determinazione del tetto e la certificazione dello sforamento restano invece competenze statali.
L’attività regionale non implica, secondo il Collegio, alcuna spendita di potere autoritativo. Si tratta di un’attività tecnicamente vincolata e ricognitiva, come già rilevato dalla Corte costituzionale n. 140 del 2024, che parla di attività “meramente tecnica di quantificazione dell’importo di ripianamento”. La regione applica matematicamente una percentuale fissata ex lege al fatturato dell’impresa, calcolato secondo i dati del modello CE, senza margini valutativi.
Da tale ricostruzione deriva l’insorgenza di un rapporto obbligatorio tra l’amministrazione e il fornitore: la società è titolare di un obbligo di pagamento e, specularmente, di un diritto soggettivo al corretto calcolo dell’importo. Tale diritto non è intermediato dal potere amministrativo, ma trova fonte diretta nella legge e negli atti statali di determinazione e certificazione dello scostamento. La controversia si radica, quindi, in un rapporto paritario collocato “a valle” dell’esercizio del potere, con conseguente cognizione del giudice ordinario, secondo il criterio del petitum sostanziale e la giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di attività vincolata della pubblica amministrazione.
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Nota della Redazione
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