Offerta incompleta e impossibilità iniziale: esclusione legittima nella gara per eventi artistici (TAR Puglia n. 407 del 27.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle gare pubbliche per l’affidamento di servizi artistici e di spettacolo, l’indicazione in offerta di artisti già impegnati in altre esibizioni alla data di presentazione dell’offerta stessa configura un’ipotesi di impossibilità iniziale, non già di impossibilità sopravvenuta. La successiva sostituzione dei nominativi indicati determina una modifica sostanziale dell’offerta originaria, che ne compromette l’integrità e legittima l’esclusione del concorrente da parte della stazione appaltante. Non è configurabile, in tale settore, l’astratta fungibilità delle prestazioni artistiche, attesa la rilevanza del nominativo dell’artista nella valutazione discrezionale del pregio dell’offerta.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava la determina con cui il Comune di Altamura aveva disposto la sua esclusione dalla gara per l’affidamento dei servizi di organizzazione della “Rassegna estate altamurana 2025”, nonché l’aggiudicazione alla società controinteressata. L’esclusione era stata disposta perché due artisti di rinomata fama, indicati dall’operatore nella propria offerta, risultavano ab origine già impegnati in altre rappresentazioni artistiche, con conseguente formulazione di un’offerta incompleta.

La ricorrente censurava i provvedimenti sotto i profili della violazione di legge, della violazione dell’art. 20 del Capitolato di gara e dell’eccesso di potere, deducendo, in particolare, che la rinuncia dei due artisti era stata compensata da valide sostituzioni e che la propria offerta conservava, ad ogni modo, un valore superiore rispetto a quella della controinteressata.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha respinto il ricorso, ritenendo legittima l’esclusione disposta dalla stazione appaltante. Il Collegio ha preliminarmente osservato che la sostituzione dei due artisti, di sicura fama nazionale, incide sulla valutazione inizialmente espressa dalla Commissione e condiziona l’integrità dell’offerta nella sua versione originaria.

Secondo i giudici, nel settore artistico e degli spettacoli non può ragionarsi in termini di astratta fungibilità delle prestazioni: la notorietà e l’identità degli artisti proposti costituiscono elementi qualificanti dell’offerta, oggetto di valutazione discrezionale da parte della commissione giudicatrice. La circostanza che entrambe le concorrenti avessero riportato il medesimo punteggio sul criterio opinato conferma la rilevanza dei nominativi nella valutazione comparativa.

Il Tribunale ha chiarito che nel caso della ricorrente non ricorre un’ipotesi di impossibilità sopravvenuta, ma di impossibilità iniziale: gli artisti erano già impegnati alla data di presentazione dell’offerta e, pertanto, l’offerta stessa era incompleta sin dall’origine. Diversa è la posizione della controinteressata, la cui modifica dell’offerta tecnica è avvenuta in fase di esecuzione del contratto, in forza di clausole che consentivano adattamenti in itinere nel rispetto dell’equilibrio negoziale.

La motivazione valorizza, inoltre, la distinzione tra la fase procedimentale di aggiudicazione, nella quale l’offerta non può essere alterata, e la fase esecutiva del contratto, nella quale le sopravvenienze possono essere gestite con gli strumenti previsti dalla lex specialis. In definitiva, la sostituzione operata dalla ricorrente in fase di gara ha comportato una modifica sostanziale dell’offerta, rendendo ragionevole e legittima l’esclusione disposta dalla stazione appaltante.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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