Giudicato del giudice ordinario: esecuzione in ottemperanza senza commissario ad acta se l’inadempimento dipende da carenze di organico (TAR Puglia n. 376 del 24.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo, accertato il perdurare dell’inadempimento dell’Amministrazione rispetto al giudicato del giudice ordinario, ordina l’esecuzione entro un termine determinato. La nomina del commissario ad acta, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., costituisce una misura successiva e condizionata, da riservarsi all’eventualità che l’inadempimento si protragga oltre il termine assegnato. L’accoglimento dell’istanza di nomina anticipata non è giustificato quando il ritardo nell’esecuzione risulti ascrivibile a mere carenze di organico dell’Amministrazione, non integrando tale circostanza i presupposti per l’adozione immediata della misura sostitutiva.

Il Fatto

La ricorrente, docente, chiedeva l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto al pagamento di alcune somme. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, costituitosi in giudizio, non risultava aver dato integrale adempimento alle obbligazioni scaturenti dal titolo giudiziale. Il ricorso in ottemperanza veniva notificato e depositato nell’aprile del 2025.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che non risultava agli atti di causa l’avvenuto integrale adempimento delle obbligazioni scaturite dal giudicato. Ha pertanto ordinato all’Amministrazione di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza del Giudice del lavoro entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notifica a cura di parte, se anteriore.

Quanto alla richiesta di nomina del commissario ad acta, il Collegio l’ha riservata all’eventualità che, dopo il termine previsto, si protragga l’inadempimento. La decisione si fonda sul comportamento esecutivo rilevato in omologhe cause, dove il ritardo è stato determinato da mere carenze di organico dell’Amministrazione. Tale circostanza, ad avviso del giudice, non consente di ritenere integrati i motivi per l’accoglimento dell’istanza prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm..

La sentenza ha infine condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in favore del difensore costituito, dichiaratosi antistatario, e ha disposto l’invio di copia della decisione alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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