Carta docente ai docenti precari: il giudice dell’ottemperanza può nominare commissario ad acta, ma non condannare l’Amministrazione all’astreinte (TAR Lombardia n. 2754 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice del lavoro che accerta il diritto del personale docente, anche precario, al beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, ove non impugnata, costituisce titolo esecutivo idoneo per l’instaurazione del giudizio di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo. Nell’accogliere la domanda e nel condannare l’Amministrazione all’adozione degli atti necessari, il giudice può nominare sin da ora il commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza, senza che ciò configuri una preclusione all’accoglimento della domanda di condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. La sussistenza di «altre ragioni ostative», ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., può giustificare il rigetto della domanda di astreinte, qualora l’esecuzione implichi un procedimento complesso che coinvolge più soggetti e strutture centralizzate, e il beneficio non costituisca mezzo di sostentamento del lavoratore.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agiva innanzi al TAR Lombardia per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Lodi – Sezione Lavoro, che aveva accolto il ricorso volto al riconoscimento del beneficio economico della Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’adozione di ogni atto necessario. La sentenza, notificata all’Amministrazione, era passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla Cancelleria del Tribunale di Lodi.
Nonostante la notifica e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non aveva ottemperato. La ricorrente chiedeva pertanto l’accoglimento del ricorso, la condanna al pagamento di una somma a titolo di penalità di mora e, in via subordinata, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. Il Collegio rileva che la sentenza del giudice del lavoro, non impugnata, è passata in giudicato e che il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo è decorso infruttuosamente. La domanda di ottemperanza è quindi accolta, con condanna del Ministero a dare piena esecuzione alla pronuncia entro novanta giorni. Per il caso di persistente inottemperanza, viene nominato sin da ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Pavia/Lodi, con il compito di porre in essere tutti gli atti necessari entro i successivi sessanta giorni dalla richiesta della parte.
La domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora è invece respinta. Il Collegio richiama l’orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. richiede una valutazione che non si limita alla manifesta iniquità, ma considera anche la sussistenza di «altre ragioni ostative». Nel caso concreto, il Collegio valorizza la complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge una pluralità di soggetti e strutture centralizzate, nonché l’eccezionale mole di contenzioso seriale. Inoltre, il beneficio non costituisce mezzo di sostentamento, ma un incentivo all’aggiornamento professionale.
Da ultimo, il Collegio liquida le spese di lite in favore della ricorrente, con distrazione a favore del difensore antistatario, nella misura ridotta di euro 800,00, tenuto conto del carattere seriale della causa e del limitato impegno difensivo.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.