Legittimità del permesso di costruire e perizia penale tranchant sulle censure edilizie (TAR Sicilia n. 12 del 07.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di impugnazione del permesso di costruire, il giudice amministrativo può fondare il proprio convincimento sugli esiti della perizia disposta dalla Procura della Repubblica in sede penale, acquisita agli atti di causa, quando essa accerti l’assenza di irregolarità sui profili tecnici dedotti. L’accertamento tecnico che smentisca in modo tranchant le conclusioni della consulenza di parte rende infondate le censure relative alla quota del piano di campagna, alla qualificazione del garage come nuova costruzione, alla violazione delle distanze tra fabbricati e all’aumento di volumetria. Il rigetto delle doglianze impugnatorie comporta il rigetto dell’istanza risarcitoria per difetto del presupposto dell’ingiustizia del danno. La complessità tecnica della vicenda giustifica la compensazione delle spese di causa.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un lotto posto a livello inferiore rispetto a quello del controinteressato, impugna il permesso di costruire n. 279/2017 rilasciato nel luglio 2018 per un villino in corso di edificazione, unitamente alla variante e alla determinazione dirigenziale che aveva revocato la sospensione dei lavori sul vano garage realizzato fuori terra. Secondo la prospettazione attorea, i lavori avrebbero artificiosamente innalzato la quota del lotto del controinteressato di oltre un metro rispetto al piano di campagna naturale, creando un affaccio diretto sulla proprietà inferiore e alterando i rapporti di distanza.

La ricorrente deduce la violazione delle disposizioni sulle distanze tra fabbricati, la pericolosità per la stabilità del muro di confine e l’aumento di volumetria con infedele rappresentazione dello stato dei luoghi. Il controinteressato eccepisce tardività e carenza di interesse. L’istanza cautelare è respinta per assenza del periculum, essendo i lavori già conclusi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prescinde dall’esame delle eccezioni processuali, ritenendo la questione risolvibile nel merito. Il nucleo delle contestazioni riguarda il supposto innalzamento del piano di campagna originario per realizzare un garage previsto in progetto come completamente interrato: da ciò la ricorrente fa discendere la qualificazione del manufatto come nuova costruzione e l’illegittimità del titolo.

La decisione si fonda sugli esiti della perizia disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale, acquisita agli atti, integrata da una relazione di risposta ai rilievi del consulente tecnico di parte. Tale elaborato ha accertato l’assenza di irregolarità, segnatamente sul profilo del livello della quota del piano di campagna. Il supplemento di perizia ha puntualmente smentito le conclusioni della consulenza commissionata dalla ricorrente.

Gli accertamenti tecnici sono valutati come tranchant rispetto a tutte le censure articolate nei due motivi di ricorso, che risultano così privi di fondamento. Il ragionamento del Tribunale non si limita a recepire l’esito peritale, ma ne valorizza la capacità di rispondere in modo diretto e completo alle obiezioni tecniche della difesa attrice, esaurendo il thema probandum.

Il ricorso è pertanto respinto nella parte impugnatoria. Segue il rigetto dell’istanza risarcitoria, per difetto del presupposto dell’ingiustizia del danno, venendo meno l’illegittimità del provvedimento. Le spese sono compensate in ragione della natura della pretesa e della complessità tecnica della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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