La ripartizione percentuale nei RTI e la verifica di anomalia nei servizi (TAR Campania n. 4771 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disposizione di cui all’art. 68, comma 2, d.lgs. n. 36/2023, che impone di specificare le parti del servizio eseguite dai singoli operatori del raggruppamento, deve essere intesa come riferita ai soli appalti che, per loro natura o per l’oggetto del contratto, siano suscettibili di essere divisi tra i partecipanti; l’obbligo può ritenersi assolto anche mediante indicazione in termini meramente percentuali delle quote di esecuzione. Il requisito di corrispondenza tra qualificazione di ciascuna impresa e quota di prestazione di rispettiva pertinenza, di cui all’art. 30, comma 2, all. II.12 d.lgs. n. 36/2023, non si applica agli appalti di servizi e forniture, con la conseguenza che è legittima la clausola del disciplinare che consenta il soddisfacimento dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali da parte del raggruppamento “nel complesso”. La mancata attivazione del sub-procedimento di verifica di anomalia non richiede motivazione specifica ed è sindacabile solo per macroscopica irragionevolezza o errore di fatto decisivo.
Il Fatto
La Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Orta di Atella indiceva una procedura aperta per l’affidamento in concessione quinquennale della gestione, accertamento e riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, demandandone la gestione alla Centrale unica di committenza dell’Area Nolana, che ha indetto la gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito della valutazione, il R.T.I. Res Publica-Etruria Servizi risultava primo in graduatoria, mentre la società Tre Esse Italia si classificava seconda. Con successivo atto, la CUC disponeva l’aggiudicazione in favore del raggruppamento; la seconda graduata impugnava gli atti di gara, deducendo plurimi vizi di legittimità.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il ricorso ritenendo infondate le censure relative alla composizione del RTI. In particolare, ha chiarito che l’obbligo di specificazione delle parti del servizio di cui all’art. 68, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 può essere assolto anche mediante indicazioni in termini percentuali, atteso che il nuovo codice ha eliminato la distinzione tra raggruppamenti orizzontali e verticali e, con essa, la necessità di una specifica ripartizione funzionale delle attività per i servizi non suscettibili di essere divisi tra i partecipanti. Ha inoltre escluso che il principio di corrispondenza tra requisiti e quota di esecuzione trovi applicazione agli appalti di servizi, valorizzando il tenore letterale dell’art. 30, comma 2, all. II.12, e richiamando il precedente del Cons. Stato, Sez. V, 5 dicembre 2025, n. 9599; ne ha tratto la legittimità della clausola del disciplinare che prevede il soddisfacimento dei requisiti “dal raggruppamento nel complesso”, quale espressione della discrezionalità riconosciuta alla stazione appaltante dall’art. 68, comma 4, lett. b), d.lgs. n. 36/2023.
Quanto alla verifica di anomalia dell’offerta, il Collegio ha rilevato che l’attivazione del sub-procedimento non è ancorata a deviazioni automatiche da soglie matematiche ma a un apprezzamento sostanziale e contestualizzato, sindacabile solo in presenza di macroscopica irragionevolezza o errore di fatto. Ha inoltre verificato che, nel caso di specie, non ricorrevano le ipotesi che imponevano l’attivazione del sub-procedimento ai sensi della lex specialis, e che le allegazioni della ricorrente erano prive di pregio atteso che la controinteressata aveva dimostrato la disponibilità di personale e la propria capacità organizzativa.
Il Tribunale ha infine ritenuto non fondata la censura concernente la valutazione dell’offerta tecnica, affermando che la maggiore estensione della trattazione non costituisce indice di maggiore qualità tecnica e che la valutazione della commissione rientra nel nucleo della discrezionalità tecnica, non sindacabile sulla base di un mero confronto quantitativo tra gli elaborati. La sentenza ha respinto il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
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Nota della Redazione
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