Riserva operatori servizio civile sui concorsi AFAM: rileva il contingente complessivo programmato (TAR Puglia n. 332 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La riserva del 15 per cento dei posti prevista dall’art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 40/2017 a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito non va calcolata con riferimento ai posti messi a concorso nel singolo bando, ma sul contingente complessivo programmato dall’amministrazione per il medesimo profilo professionale. Il meccanismo di maturazione, cumulo e utilizzo progressivo della quota di riserva opera nell’ambito della programmazione complessiva delle assunzioni, sicché la frazione di posto non utilizzabile in una procedura deve essere cumulata con le riserve dei successivi concorsi banditi dalla medesima amministrazione.

Il Fatto

Il Conservatorio di Musica di Bari indiceva un concorso per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di quattro “Accompagnatori al pianoforte”, di cui tre per l’Ambito Classico e uno per l’Ambito Jazz. Il bando prevedeva all’art. 13 la riserva di un posto in favore dei soggetti di cui all’art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 40/2017, come modificato dall’art. 1, comma 9-bis, del d.l. n. 44/2023.

Il ricorrente, collocatosi in terza posizione nella graduatoria dell’Ambito Classico con 71,10 punti, vedeva dichiarato vincitore il controinteressato, classificatosi sesto ma in possesso del titolo per beneficiare della riserva. Il ricorrente impugnava la graduatoria e il bando, sostenendo che la riserva non avrebbe dovuto operare: il 15 per cento di tre posti corrisponde infatti a una frazione di posto pari a 0,45, da cumulare solo con le riserve dei concorsi successivi.

La Motivazione della Corte

Il TAR ritiene di poter prescindere dalle eccezioni di rito, essendo il ricorso infondato nel merito. Il Collegio non condivide l’impostazione del ricorrente, che isola i tre posti dell’Ambito Classico del bando del 2025, omettendo di considerare il contesto programmatorio complessivo dell’amministrazione.

La procedura per cui è causa nasce, infatti, dalla previsione complessiva di nove unità di organico per il profilo di accompagnatore al pianoforte, deliberata dal Consiglio Accademico e articolata in due fasi: una prima procedura di stabilizzazione e il successivo concorso impugnato. Su nove posti, la percentuale del 15 per cento dà luogo a 1,35 unità e quindi matura una unità di riserva, oltre a una frazione.

La norma, nel testo novellato, configura un meccanismo di maturazione, cumulo e utilizzo progressivo della quota di riserva, che opera nell’ambito della programmazione complessiva. Nella prima procedura, la riserva non aveva trovato applicazione per assenza di candidati in possesso del titolo; il posto riservato non è andato perso, ma è stato correttamente utilizzato nel concorso successivo, espressamente collegato alla precedente procedura e sorretto dalle medesime premesse programmatorie.

Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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