Ristori Covid e annullamento d’ufficio: la giurisdizione resta al Giudice Ordinario (TAR Emilia-Romagna n. 1416 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi, sovvenzioni e ristori previsti dalla legge a favore delle strutture private accreditate che hanno sospeso l’attività ordinaria durante l’emergenza da Covid-19, la situazione soggettiva azionata ha consistenza di diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione del Giudice Ordinario. Tale principio si applica anche quando la controversia riguardi l’annullamento d’ufficio del provvedimento che ha riconosciuto il beneficio, qualora l’Amministrazione, nel quantificare l’indennizzo, non eserciti alcuna discrezionalità circa l’an, il quid ed il quomodo dell’erogazione, limitandosi ad applicare criteri oggettivi predeterminati. La mancanza di copertura finanziaria e la violazione dei limiti di spesa non mutano la natura della situazione giuridica fatta valere, attenendo al merito della pretesa patrimoniale.
Il Fatto
La società ricorrente, struttura privata accreditata, aveva sottoscritto nel marzo 2020 un accordo con la Regione Emilia-Romagna per la gestione dell’emergenza Covid, che prevedeva la sospensione dell’attività ordinaria e il divieto di ricorso alla cassa integrazione, con riconoscimento di acconti mensili parametrati alla differenza tra attività svolta e fatturato medio del 2019. La DGR n. 2133/2024 aveva poi recepito l’accordo, riconoscendo un’indennità di funzione e un ristoro limitato alla sola attività intra-regione, in applicazione della normativa nazionale emergenziale.
Con la delibera n. 1503/2025, la Giunta regionale aveva disposto l’annullamento d’ufficio della DGR n. 2133/2024, deducendo la violazione dei limiti di spesa del D.L. n. 34/2020 e la mancanza di copertura finanziaria. La società aveva impugnato il provvedimento, lamentando la violazione dell’affidamento e dei presupposti dell’autotutela, chiedendo altresì il risarcimento dei danni o, in subordine, l’indennizzo da revoca. La Regione si era costituita eccependo, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore del Giudice Ordinario, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 15404 del 2024 in una fattispecie analoga. La Corte di cassazione ha chiarito che le controversie relative ai contributi previsti dall’art. 4, comma 5-bis, D.L. n. 34/2020 a favore delle strutture accreditate che hanno sospeso l’attività per l’emergenza sanitaria riguardano provvidenze riconosciute direttamente dalla legge, sulle quali l’Amministrazione esercita solo funzioni di vigilanza, senza alcun potere discrezionale di apprezzamento del beneficio.
Il Collegio ha escluso che la controversia rientrasse nella giurisdizione esclusiva in materia di pubblici servizi ex art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., qualificando la fattispecie come relativa alla concessione e revoca di contributi pubblici. Ha quindi applicato il criterio generale di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata, osservando che i criteri di quantificazione degli indennizzi erano del tutto oggettivi, senza alcuna spendita di discrezionalità amministrativa.
La misura del ristoro risultava predeterminata dalla legge nella soglia massima del 90% del budget, mentre la spettanza del beneficio discendeva dal concorrente apporto della disciplina statale e di quella regionale, che aveva riconosciuto alle strutture il diritto alla sovvenzione. Ne conseguiva la consistenza di diritto soggettivo della pretesa, con conseguente giurisdizione del Giudice Ordinario, davanti al quale la causa potrà essere riassunta ai sensi dell’art. 11 c.p.a., con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda.
Il TAR ha infine compensato le spese di lite, tenuto conto della peculiarità della fattispecie.
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Nota della Redazione
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