Requisiti SOA commisurati al valore stimato comprensivo del quinto d’obbligo (TAR Puglia n. 325 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di contratti pubblici di lavori, il valore stimato dell’appalto, calcolato ai sensi dell’art. 14, comma 4, d.lgs. n. 36/2023, costituisce il parametro di riferimento per la determinazione dei requisiti speciali di partecipazione di cui all’art. 100 d.lgs. n. 36/2023. Tale valore deve includere l’importo massimo stimato dell’eventuale opzione del quinto d’obbligo, in quanto prestazione certa, concreta e giuridicamente vincolante per l’offerente, come espressamente previsto dalla lex specialis. Ne consegue che la qualificazione SOA richiesta ai concorrenti, sia per la categoria prevalente sia per quella scorporabile, deve essere commisurata all’importo complessivo della procedura e non già al mero importo a base di gara o al prezzo offerto, risultando illegittima l’ammissione di operatori privi di attestazione idonea a coprire l’intero valore globale stimato dell’appalto.

Il Fatto

Un’impresa individuale partecipava a una procedura aperta indetta da una Centrale Unica di Committenza per l’affidamento di lavori di manutenzione con la formula dell’accordo quadro, per un importo stimato di € 1.519.250,00, aumentato a € 1.823.100,00 per effetto dell’opzione del quinto d’obbligo esercitata dalla stazione appaltante.

Inizialmente prima classificata dopo una revisione dei punteggi in autotutela, l’impresa veniva successivamente esclusa con determina del RUP, in quanto la sua attestazione SOA non copriva il valore stimato dell’appalto, comprensivo dell’incremento. Avverso l’esclusione l’impresa proponeva ricorso, deducendo che la lex specialis non richiedesse la copertura del valore globale stimato e che l’opzione avesse carattere meramente eventuale. Si costituivano la stazione appaltante e il RTI aggiudicatario, che proponeva ricorso incidentale con motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha respinto il ricorso principale, ritenendo infondate le doglianze, esaminate congiuntamente in quanto incentrate sul medesimo thema decidendum relativo alla commisurazione dei requisiti di qualificazione.

La pronuncia muove dalla distinzione tra “importo a base di gara” e “valore stimato dell’appalto”. Secondo il Collegio, il dato positivo di cui agli artt. 14 e 100 d.lgs. n. 36/2023 impone di considerare che il calcolo dell’importo stimato tiene conto dell’importo massimo stimato, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Tale valore, oltre a determinare l’ambito di applicazione della disciplina comunitaria, concorre a definire i requisiti speciali di partecipazione per i quali gli operatori devono essere integralmente qualificati secondo quanto previsto dall’all. II.12.

Il TAR chiarisce che le prestazioni opzionali non rappresentano elementi virtuali del bando, ma concorrono a definire l’oggetto del contratto, configurandosi come obblighi certi e giuridicamente vincolanti per l’offerente. In questa prospettiva, l’interpretazione è confortata dall’art. 72, commi 1 e 4, della direttiva 2014/24/UE, che individua nel valore complessivo il parametro di riferimento per la capacità dei concorrenti, e dal principio di proporzionalità dei requisiti rispetto all’effettiva entità della prestazione.

Alla luce di tale ricostruzione, la valutazione circa la capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale doveva riferirsi all’importo complessivo di € 1.823.100,00. L’impresa ricorrente, tuttavia, era titolare di attestazione SOA nella sola categoria prevalente per un importo di € 1.500.000,00 e, considerato l’incremento massimo del quinto d’obbligo, risultava qualificata solo fino a € 1.800.000,00, importo inferiore al valore globale della gara. L’esclusione è stata pertanto ritenuta legittima, non avendo la stazione appaltante introdotto alcuna nuova causa di esclusione non prevista.

Conseguentemente alla reiezione del ricorso principale, il Collegio ha dichiarato improcedibile il ricorso incidentale e i motivi aggiunti, non potendo il controinteressato ottenere una pronuncia più favorevole di quella già conseguita, e ha compensato le spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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