Pianificazione urbanistica e commercio: la direttiva servizi non elide la potestà pianificatoria (TAR Puglia n. 261 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pianificazione urbanistica e la programmazione commerciale costituiscono espressione dell’ampia potestà discrezionale dell’ente territoriale, il cui esercizio non è superabile dalla disciplina europea sulla libertà di stabilimento, che non attribuisce agli operatori un incondizionato diritto all’esercizio dell’iniziativa economica. Al contrario, la direttiva 2006/123/CE annovera espressamente la pianificazione urbana e le regolamentazioni edilizie tra i motivi imperativi di interesse generale che legittimano limitazioni all’insediamento di attività commerciali, purché non discriminatorie o arbitrariamente restrittive. Il controllo giurisdizionale su tali atti è limitato al riscontro di evidenti elementi di illogicità o irrazionalità, non potendo tradursi in una valutazione sostitutiva delle scelte di merito dell’amministrazione.
Il Fatto
Alcune società e imprese, proprietarie di lotti in zona D/2 “commerciale” del PRG del Comune di Ruvo di Puglia, impugnavano la variante alle Norme Tecniche di Attuazione, adottata nel 2021 e approvata dalla Regione nel 2023, nonché il successivo Piano strategico del commercio adottato nel 2025. Le nuove previsioni avevano ridefinito la zona D/2, trasformandola da commerciale a terziario/direzionale, e limitato l’insediamento di medie strutture di vendita M1 e M2 alla sola zona B/5 di completamento. La società ricorrente lamentava l’esclusione della propria area dalla possibilità di ospitare tali strutture, deducendo la violazione della direttiva servizi e dei principi di liberalizzazione del mercato.
La Motivazione della Corte
Il TAR premette che la scelta di concentrare le medie strutture di vendita nella zona B/5 costituisce previsione meramente confermativa della precedente destinazione del PRG, mentre la zona D/2 è stata trasformata per rispondere a numerose richieste di insediamento di attività terziario/direzionali. Tale impostazione rientra nell’ambito della potestà pianificatoria, che assegna all’ente locale ampia discrezionalità, anche tecnica, nel dimensionamento della capacità edificatoria. Il richiamo alla direttiva 2006/123/CE non vale a superare le scelte pianificatorie: gli interessati non possono accampare un diritto incondizionato all’esercizio dell’attività economica, dovendo tale libertà confrontarsi con il potere di pianificazione urbanistica degli insediamenti.
La Corte richiama i “Considerando” della direttiva, che espressamente escludono dall’ambito applicativo la pianificazione urbana e rurale e le regolamentazioni edilizie, e ne afferma la compatibilità con l’art. 31 del decreto-legge n. 201 del 2011, che consente limitazioni all’insediamento per finalità di tutela del decoro urbano e delle caratteristiche commerciali dei centri storici. Il Piano strategico del commercio, rettamente adottato ai sensi dell’art. 12 della legge regionale n. 24/2015, costituisce atto di programmazione di dettaglio che non può superare lo strumento urbanistico generale.
Quanto al precedente TAR Puglia n. 562/2015, invocato dai ricorrenti, la Corte ne rileva il superamento: la pronuncia, risalente a dieci anni prima, accoglieva il ricorso per difetto di istruttoria e motivazione e non precludeva la successiva attività programmatoria, oggi basata su una sopravvenuta normativa regionale e su una nuova espressione della potestà pianificatoria.
Esclusa ogni illogicità manifesta o sproporzione ictu oculi, la sentenza respinge il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo le scelte impugnate sorrette da ampia istruttoria e coerenti con le caratteristiche di un centro di circa 25.000 abitanti. I ricorrenti non hanno dimostrato in qual modo specifico la disciplina impugnata leda l’art. 10 della direttiva 2006/123/CE, il cui fine è contrastare forme di scarsa trasparenza e arbitrarietà, non già elidere le potestà pubbliche di conformazione del territorio.
Nota della Redazione
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