Inammissibilità del ricorso avverso il permesso in sanatoria per difetto di legittimazione e interesse (TAR Puglia n. 248 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso giurisdizionale avverso un provvedimento amministrativo è inammissibile per difetto di legittimazione e per difetto di interesse quando non indica in alcun modo quale sia la legittimazione ad agire del ricorrente, né quale sia il suo interesse concreto e attuale alla rimozione dell’atto. L’onere di allegare e dimostrare la titolarità di una posizione giuridica qualificata e l’utilità che deriverebbe dall’eventuale accoglimento del ricorso grava sul ricorrente e non può essere supplito dal giudice. La declaratoria di inammissibilità per tali ragioni precede l’esame del merito della controversia.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un’istanza di condono edilizio presentata nel 2004 ai sensi della legge n. 326/2003 per la definizione di un illecito edilizio riguardante alcune unità immobiliari adibite a uso residenziale. Il fabbricato era stato realizzato in difformità dal titolo abilitativo originario. Nel 2018 il Comune rilasciava il permesso di costruire in sanatoria in favore della richiedente, all’epoca rappresentata dall’amministratore di sostegno.
Avverso tale provvedimento veniva proposto ricorso dinanzi al TAR Puglia, senza che nel ricorso fossero specificamente rubricati motivi di impugnazione. Si costituivano in giudizio il Comune e il controinteressato, quest’ultimo eccependo il difetto di legittimazione e di interesse dei ricorrenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente esaminato l’eccezione sollevata dal controinteressato, rilevando che il ricorso non indica in alcun modo la sussistenza dei presupposti processuali richiesti per l’ammissibilità dell’azione. In particolare, è emerso che il ricorso omette di specificare quale sia la legittimazione ad agire dei ricorrenti, ovvero la titolarità di una posizione giuridica soggettiva differenziata rispetto alla generalità dei consociati.
Il Tribunale ha inoltre rilevato il difetto di interesse ad agire, non essendo stato allegato né dimostrato quale vantaggio concreto e attuale i ricorrenti avrebbero potuto trarre dall’eventuale annullamento del permesso in sanatoria. Sotto questo profilo, la Corte ha richiamato il principio generale per cui l’interesse al ricorso deve essere personale, diretto e attuale, dovendo il ricorrente trarre una specifica utilità dalla rimozione dell’atto impugnato.
L’inammissibilità è stata pertanto dichiarata in accoglimento dell’eccezione, con conseguente assorbimento di ogni questione di merito. Quanto alle spese, il Collegio ne ha disposto la compensazione in ragione della definizione in rito della controversia, ritenendo equo non addossare gli oneri processuali alla parte soccombente in considerazione della natura preliminare della pronuncia.
Nota della Redazione
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