Verificazione rinnovata per accertare lo stato legittimo dell’immobile (TAR Puglia n. 245 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accertamento della legittimità di quanto realizzato alla luce degli atti amministrativi intervenuti costituisce attività valutativa di esclusiva pertinenza del giudice e non può essere demandata all’organo verificatore. La verificazione, disposta ai sensi dell’art. 66 c.p.a., deve essere finalizzata all’acquisizione di elementi fattuali e documentali, quali la ricostruzione dello stato legittimo dell’immobile e la qualificazione dello stesso come singola unità immobiliare alla data di presentazione della prima DIA, restando estranea all’organo tecnico ogni valutazione giuridica. L’attività istruttoria, ove l’organo incaricato non abbia accettato l’incarico, può essere rinnovata con la nomina di un sostituto, con possibilità di integrare i quesiti originari.
Il Fatto
La controversia riguarda la legittimità di un’ordinanza con cui il Comune di Barletta, in via di autotutela e in esecuzione di una sentenza del Consiglio di Stato, ha annullato precedenti titoli edilizi e ordinato la demolizione parziale di opere realizzate su un fabbricato. Con ordinanza del 9 giugno 2025, previa riunione dei ricorsi per connessione soggettiva e oggettiva, il TAR ha disposto una verificazione per approfondire i fatti e gli atti sottesi al contenzioso.
In vista dell’udienza pubblica del 10 febbraio 2026, la difesa della ricorrente e del Comune hanno presentato istanza congiunta di rinvio e di sostituzione del verificatore, non risultando accettato l’incarico istruttorio. In sede di discussione, il difensore della ricorrente ha altresì formulato oralmente istanza di integrazione del quesito, affinché l’organo tecnico accertasse la legittimità di quanto realizzato anche alla luce degli atti amministrativi intervenuti dal 2007, con opposizione della controparte.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene necessario rinnovare la verificazione, già disposta ma non eseguita, non ravvisando tuttavia l’esigenza di integrare i quesiti secondo l’istanza formulata oralmente. L’accertamento della legittimità di quanto realizzato, anche in considerazione degli atti amministrativi successivi, costituisce attività valutativa di esclusiva pertinenza del giudice, non delegabile all’organo tecnico ausiliario.
Per le finalità indicate dall’istante risulta comunque sufficiente l’attività di reperimento, riordino e deposito di tutta la documentazione concernente i procedimenti amministrativi per cui è causa, operazione già disposta con la precedente ordinanza e ora rinnovata. L’attività istruttoria deve essere finalizzata ad accertare se l’immobile, alla data del 20 settembre 2007, fosse effettivamente qualificabile come singola unità immobiliare e a ricostruire lo stato legittimo del medesimo, alla luce dei titoli edilizi pregressi e della certificazione di ultimazione lavori del 1953.
In sostituzione dell’organo che non ha accettato l’incarico, il Collegio nomina il Direttore del Settore servizi per l’edilizia privata del Comune di Bari, con facoltà di delega a idoneo funzionario, che dovrà depositare una documentata relazione entro novanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Viene altresì disposto il pagamento di un anticipo del compenso di € 2.000,00, posto a carico del Comune resistente, con rinvio all’udienza pubblica del 17 novembre 2026.
Nota della Redazione
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