Cessazione della materia del contendere per sopravvenuta acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 nel giudizio sul silenzio (TAR Puglia n. 241 del 23.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta adozione, da parte dell’Amministrazione, del provvedimento di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, successivamente alla notifica del ricorso proposto avverso il silenzio-inadempimento serbato sull’istanza di restituzione dell’area o, in subordine, di emissione del predetto provvedimento, integra la cessazione della materia del contendere, dovendosi ritenere integralmente soddisfatto l’interesse sostanziale fatto valere in giudizio. In tal caso, l’Amministrazione, che abbia emanato l’atto satisfattivo solo dopo la proposizione del ricorso, è condannata al pagamento delle spese di lite in ragione della soccombenza virtuale, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un’area in agro di Ischitella, esponeva che il fondo era stato occupato dall’Anas s.p.a. sin dal 1987, in esecuzione di un decreto prefettizio di occupazione d’urgenza, per la realizzazione di un tratto stradale. Poiché alla procedura non era seguita alcuna espropriazione, l’occupazione era divenuta sine titulo.

Con diffida del 7.03.2024, la ricorrente aveva chiesto all’Ente la restituzione dell’area, previa riduzione in pristino, ovvero, in alternativa, l’adozione di un provvedimento di acquisizione ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 con la determinazione degli indennizzi. Rimasta senza riscontro, aveva proposto ricorso avverso il silenzio-inadempimento. L’Amministrazione si costituiva in giudizio con atto di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che la ricorrente, con memoria depositata il 16.02.2026, aveva dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere, avendo l’Anas s.p.a. depositato l’atto di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. Tale condotta ha integralmente soddisfatto l’interesse sostanziale dedotto in giudizio, rendendo superfluo l’esame delle censure proposte.

La pronuncia di cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., costituisce pertanto l’esito naturale del giudizio, non residuando alcuna utilità ulteriore da riconoscere alla parte ricorrente. Il Collegio ha precisato che l’adozione dell’atto satisfattivo è comunque intervenuta solo in data 12.02.2026, ossia successivamente alla notifica del ricorso (4.03.2025) e al suo deposito (11.03.2025).

Da tale successione cronologica degli eventi è derivata la condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza virtuale. La resistente, infatti, pur avendo soddisfatto la pretesa, ha dato causa al giudizio non avendo tempestivamente risposto all’istanza della ricorrente, né avendo provveduto prima della proposizione del ricorso.

Il Tribunale ha, quindi, dichiarato la cessazione della materia del contendere, condannando l’Anas Gruppo Fs Italiane al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi 1.500,00 euro, oltre oneri di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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