L’interdizione a contrarre è misura ricognitiva adottabile anche dopo l’inefficacia della sospensione (TAR Lazio n. 11846 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento interdittivo di cui all’art. 14, comma 2, d.lgs. n. 81/2008 ha natura vincolata, dovuta e meramente ricognitiva di un divieto stabilito direttamente dalla legge, sicché la sua adozione può avvenire anche dopo la sopravvenuta inefficacia della sospensione che ne costituisce il presupposto, sempreché l’effetto interdittivo sia circoscritto al periodo di effettiva efficacia di quest’ultima. Ne consegue che l’atto non è sanzionatorio autonomo ma misura accessoria, la cui durata è correlata dalla legge al periodo di vigenza della sospensione stessa. In ragione del carattere vincolato, non trova applicazione l’art. 7 della legge n. 241/1990 e non è configurabile alcun vizio per la mancata comunicazione di avvio del procedimento.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il decreto con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva disposto la sua interdizione temporanea dalla contrattazione con le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.lgs. n. 81/2008, a seguito della sospensione dell’attività imprenditoriale disposta dalla competente Azienda Sanitaria Territoriale per la mancata elaborazione del Piano Operativo di Sicurezza. Il provvedimento interdittivo, adottato a distanza di 126 giorni dall’accertamento dei fatti e dopo la revoca della sospensione, era stato limitato nel suo effetto al periodo di efficacia di quest’ultima. La società deduceva la violazione dei termini procedimentali, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e l’illegittimità costituzionale della norma.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, disattendendo tutti e tre i motivi di censura. Quanto al primo, il Collegio ha chiarito che il provvedimento interdittivo ha portata meramente ricognitiva di un divieto stabilito direttamente dalla legge, sicché può essere legittimamente adottato anche a distanza di tempo dall’irrogazione della sospensione, sempreché la sua efficacia sia circoscritta al periodo effettivo di quest’ultima. Il termine di 45 giorni indicato nella circolare ministeriale è stato ritenuto non perentorio, in quanto riferito all’istruttoria propedeutica delle strutture territoriali e formulato con l’espressione “normalmente”.
Quanto alla dedotta inefficacia sopravvenuta della sospensione, il Tribunale ha precisato che l’adozione del decreto interdittivo in data successiva alla revoca non elide la legittimità dell’atto, trattandosi non di un provvedimento sanzionatorio autonomo ma di una misura accessoria e ricognitiva di una condizione già realizzatasi e rilevante ai fini pubblicistici. L’amministrazione esercita, in tal modo, un potere-dovere di dare atto, mediante atto espresso e tracciabile, di una violazione che ha effettivamente inciso sull’affidabilità dell’impresa.
In riferimento al secondo motivo, il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento per cui, trattandosi di atto vincolato e dovuto, privo di margini di discrezionalità, non trova applicazione l’art. 7 della legge n. 241/1990 e non sussiste alcun obbligo di comunicazione di avvio del procedimento.
Da ultimo, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2, d.lgs. n. 81/2008 è stata dichiarata manifestamente infondata: la misura interdittiva, configurando limiti e divieti temporanei e specifici a tutela di preminenti interessi pubblici quali la salute e l’ambiente, risulta coerente con i principi di buona amministrazione, proporzionalità e ragionevolezza.
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Nota della Redazione
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