Accesso agli atti: non basta l’indicazione delle postazioni, ma è necessaria l’integrazione istruttoria (TAR Puglia n. 239 del 23.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso ai documenti amministrativi, l’interesse all’accesso deve essere qualificato, diretto, concreto ed attuale, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990. Tuttavia, quando l’Amministrazione neghi l’accesso per asserita mancanza di tale interesse e per l’asserita genericità dell’istanza, il giudice non può pronunciarsi senza avere la piena conoscenza del contenuto integrale delle istanze stesse. In tale evenienza, deve disporre un incombente istruttorio, ordinando alle parti di depositare la documentazione necessaria per verificare la fondatezza delle rispettive posizioni, prima di decidere nel merito.

Il Fatto

La società ricorrente, operante nel settore delle affissioni pubblicitarie, presentava al Comune di Foggia tre distinte istanze di accesso agli atti, volte ad ottenere copia delle autorizzazioni, delle richieste di rinnovo e delle ricevute di pagamento del canone per l’occupazione di suolo pubblico (CUP) relative a numerosi impianti pubblicitari ubicati in diverse strade cittadine, di cui forniva la precisa ubicazione.

L’Amministrazione comunale negava l’accesso, sostenendo che le istanze non fossero sorrette da un interesse qualificato e che individuassero delle mere postazioni e non specifici documenti. La società proponeva quindi ricorso dinanzi al TAR Puglia, chiedendo l’accertamento del proprio diritto di accesso e l’emanazione dell’ordine di esibizione dei documenti, ai sensi dell’art. 116, comma 4, cod. proc. amm.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, esaminati gli atti di causa, ha rilevato che la causa non era matura per la decisione. In particolare, è emerso che la società ricorrente aveva depositato in giudizio solo due delle tre istanze di accesso presentate, e che l’Amministrazione non aveva provveduto a depositare alcuna delle istanze ricevute. Questa carenza documentale impediva al tribunale di valutare compiutamente la fondatezza delle eccezioni sollevate dal Comune.

La decisione si fonda sulla necessità di accertare se la pretesa di accesso sia supportata da un interesse diretto, concreto ed attuale, come richiesto dall’art. 22 della legge n. 241/1990, e se l’istanza fosse sufficientemente specifica. La genericità dell’istanza, dedotta dall’Amministrazione, è un elemento che può essere verificato solo attraverso l’esame del testo integrale delle richieste presentate.

Pertanto, il Tribunale ha disposto un incombente istruttorio, ordinando alla società ricorrente e al Comune di Foggia di depositare copia di tutte le istanze di accesso inviate, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell’ordinanza. Contestualmente, ha rinviato la trattazione del ricorso alla camera di consiglio del 18 marzo 2026.

Questa scelta processuale evidenzia come, nel giudizio in materia di accesso, il giudice possa e debba utilizzare gli strumenti istruttori a propria disposizione per acquisire gli elementi necessari a una decisione consapevole, specialmente quando la documentazione versata in atti sia incompleta. L’ordinanza, quindi, non si pronuncia sul merito della pretesa, ma pone le basi per una successiva decisione sulla base di un quadro istruttorio completo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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