Ottemperanza al giudicato e penalità di mora nel processo amministrativo (TAR Lombardia n. 3229 del 10.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’Amministrazione e la definitività della pronuncia del giudice ordinario, condannando l’obbligato a dare piena esecuzione al giudicato entro un termine perentorio, con nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Sussistono i presupposti dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, quando la sentenza è passata in giudicato e sia stata notificata. La penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., è dovuta su richiesta di parte e decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento; non è manifestamente iniqua se fissata nella misura degli interessi legali. Il termine finale dell’astreinte coincide con il pagamento ovvero con il trasferimento del potere in capo al commissario.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 2565/2024 dell’11 giugno 2024, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere a una docente precaria, per incarichi di supplenza svolti in più anni scolastici, la somma lorda di euro 7.876,91 a titolo di indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute, oltre interessi, e al rimborso delle spese legali. Non essendo intervenuta esecuzione spontanea, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza. L’Amministrazione si è costituita senza contestare l’inadempimento. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’accertamento di un dato pacifico: l’Amministrazione non ha dato esecuzione alla sentenza del giudice ordinario e risulta ancora inadempiente. La pronuncia è inoltre passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed è stata notificata al Ministero.

Ne derivano le condizioni di ammissibilità del rimedio: la definitività del titolo e la sua notificazione integrano i presupposti dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Il ricorso è pertanto fondato.

Segue la condanna a dare piena esecuzione al giudicato, anche per le spese legali, entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Decorso inutilmente il termine, è nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo su istanza del creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni, determinando quanto ancora dovuto e adottando gli atti necessari. L’attività rientra nei compiti istituzionali del commissario, sicché non è dovuto alcun compenso.

Quanto alla penalità di mora, l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. — nel testo modificato dall’art. unico, comma 781, lett. a), legge n. 208 del 2015 — ne consente la fissazione su richiesta di parte, salvo che sia manifestamente iniqua. Sussistono i presupposti per riconoscerla, con decorrenza dalla comunicazione dell’ordine di pagamento. Il termine finale è individuato nel pagamento ovvero nel trasferimento effettivo del potere al commissario, secondo l’insegnamento del Cons. Stato n. 5014 del 2015, di Cons. Stato n. 4711 del 2014 e di Cons. Stato n. 2547 del 2012. La misura è calcolata per ciascun giorno di ritardo in una percentuale della somma liquidata, comprensiva del capitale e delle spese, esclusi interessi, i.v.a. e contributi, fissata nel saggio d’interesse legale. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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