La procedura espropriativa PNRR per grandi attrattori culturali è legittima se rispetta il principio di risultato (TAR Puglia n. 237 del 21.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina semplificata dettata dall’art. 44 del D.L. n. 77/2021 per le opere PNRR legittima il ricorso al progetto di fattibilità tecnica ed economica come atto che assolve contestualmente a variante urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, senza necessità di una valutazione ambientale strategica. La mancata VAS non determina alcun deficit di tutela quando il progetto sia stato sottoposto a verifica di assoggettabilità e a valutazione di incidenza, e trova giustificazione nel principio di risultato. La conoscenza effettiva dell’atto presupposto, maturata mediante la partecipazione procedimentale del privato, fa decorrere il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto medesimo, nonostante la successiva notifica del decreto di esproprio.

Il Fatto

Una società proprietaria di un compendio immobiliare di circa 27.000 mq nel Comune di Bari ha impugnato due decreti di esproprio emessi per la realizzazione del “Parco Costiero” della costa sud, nell’ambito del Lotto 5 del progetto finanziato dal PNRR. La ricorrente ha contestato l’intera procedura ablativa, censurando la mancata conoscenza degli atti presupposti, lo stravolgimento della gerarchia delle fonti urbanistiche, l’omissione della VAS e la violazione delle garanzie partecipative, nonché la legittimità dell’esproprio parziale che avrebbe lasciato “relitti inutilizzabili”.

Il Comune ha eccepito la tardività dell’impugnazione degli atti del 2023, evidenziando la partecipazione attiva della società nelle fasi procedimentali, e ha difeso la legittimità della procedura d’urgenza di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 327/2001.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha dichiarato il ricorso in parte irricevibile, in parte inammissibile e comunque infondato. In rito, ha accolto l’eccezione di tardività per gli atti presupposti del 2023: la partecipazione della ricorrente, con osservazioni presentate in data 14.10.2022 sul vincolo e controdeduzioni del 29.12.2023 sulla pubblica utilità, ha dimostrato la conoscenza effettiva degli atti, facendo decorrere il termine di decadenza di sessanta giorni. Il Tribunale ha escluso che la proposizione delle censure solo in sede di impugnazione dei decreti costituisse altro che un tentativo di eludere la decadenza già maturata.

Ha poi dichiarato inammissibili le censure avverso gli atti del 2024, delineando la distinzione tra il PFTE, quale titolo fondante del potere espropriativo ex art. 44 del D.L. n. 77/2021, e il PUE, quale strumento attuativo che non ha mutato la perimetrazione dell’area. Sul merito, ha escluso la necessità della VAS per il progetto esecutivo, trattandosi di istituto riferito a piani di portata generale e non a singoli progetti, già sottoposti a screening di VIA e VINCA.

Con riferimento ai vizi propri dei decreti, il Collegio ha ritenuto infondata la tesi dell’inversione procedimentale, rilevando che l’immissione in possesso differita e la redazione dello stato di consistenza garantiscono il rispetto del principio di contestualità. Ha rigettato la domanda di esproprio dell’intero fondo, applicando il principio di proporzionalità di matrice europea e verificando la permanenza di aree funzionalmente autonome per oltre il 75% dell’estensione originaria, circostanza che esclude la qualifica di relitto inutilizzabile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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