Inammissibile il silenzio-inadempienza per l’inerzia del gestore di rete (TAR Puglia n. 232 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di accertamento del silenzio-inadempimento di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a. è esperibile solo quando l’inerzia riguardi l’esercizio di una potestà amministrativa e la posizione del privato si configuri come interesse legittimo. L’attività del gestore della rete elettrica nazionale relativa alle connessioni si svolge iure privatorum, non implicando valutazioni discrezionali né l’adozione di atti provvedimentali, ma l’erogazione di prestazioni secondo obblighi e prescrizioni tecniche fissate dall’Autorità di regolazione. I poteri di controllo ex art. 71 d.P.R. n. 445/2000 assumono carattere doveroso e autoritativo solo se riferiti a procedimenti amministrativi in senso tecnico e non a rapporti paritetici di natura privatistica. Ne consegue che è inammissibile il ricorso avverso l’inerzia del gestore che non abbia concluso le verifiche su una dichiarazione sostitutiva resa nell’ambito di una procedura di connessione.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un progetto per la realizzazione di un impianto eolico, veniva a conoscenza che la società controinteressata aveva ottenuto una soluzione tecnica minima generale di connessione (STMG), poi volturata, per un diverso progetto. Secondo la ricorrente, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dalla controinteressata al gestore della rete sarebbe falsa, non risultando depositata la richiesta di avvio del procedimento autorizzatorio unico sul progetto.
Con PEC del 3.12.2024, la ricorrente chiedeva al gestore di effettuare le verifiche ex artt. 71 e ss. del d.P.R. n. 445/2000 e di disporre la decadenza della connessione. Il gestore, pur avendo sospeso la richiesta di connessione, non concludeva il procedimento. La ricorrente proponeva quindi azione ex artt. 31 e 117 c.p.a. avverso il silenzio-inadempimento, chiedendo l’ordine di provvedere e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, condividendo le eccezioni del gestore di rete e delle controinteressate. Il Collegio ha ricordato che la connessione alle reti elettriche trova disciplina nell’art. 9 del d.lgs. n. 70/1999 e nell’art. 14 del d.lgs. n. 387/2003, che impongono al gestore l’obbligo di connettere i soggetti che ne facciano richiesta, secondo le regole tecniche fissate dall’Autorità. Tale attività non implica l’esercizio di poteri autoritativi o discrezionali, ma una verifica oggettiva della sussistenza delle condizioni previste dal TICA, con consequenziale obbligo di connessione in caso di esito positivo.
La Corte ha escluso altresì la sussistenza dei presupposti per la giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. c) e o), c.p.a., difettando l’esercizio di potestà amministrative, requisito indefettibile per l’ammissibilità di tale giurisdizione. Ha pertanto affermato che nelle controversie concernenti le connessioni alla rete si contrappongono soggetti che agiscono iure privatorum.
Quanto ai poteri di controllo ex art. 71 del d.P.R. n. 445/2000, il Collegio ha precisato che essi assumono un tratto doveroso solo se riferiti ad ambiti amministrativi in senso stretto, connotati dall’esercizio del potere autoritativo. Le dichiarazioni sostitutive rese nell’ambito di rapporti privatistici non radicano una posizione di supremazia del gestore, con la conseguenza che non è configurabile l’autotutela doverosa e non è coercibile giudizialmente l’inerzia.
Il TAR ha infine respinto l’eccezione di violazione degli artt. 24 e 113 Cost., rilevando che la ricorrente può attivare i poteri di autotutela doverosa nell’ambito del procedimento amministrativo volto al rilascio delle autorizzazioni ambientali, nel quale confluiscono le operazioni di connessione asseritamente viziate. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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