Requisito di iscrizione all’Albo gestori ambientali in classe B come eterointegrazione della lex specialis (TAR Puglia n. 223 del 18.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei servizi di igiene ambientale, la popolazione complessivamente servita costituisce parametro imprescindibile per la verifica dei requisiti di idoneità professionale richiesti a pena di esclusione, a prescindere dal contatto diretto dell’operatore con l’utente. L’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali nella categoria 1 e nella classe corrispondente alla popolazione servita è requisito proporzionato all’oggetto dell’appalto e, come tale, sottratto alla discrezionalità della stazione appaltante. La lex specialis che ometta di indicare la classe è suscettibile di eterointegrazione ex art. 212 d.lgs. n. 152/2006 e artt. 8 e 9 d.m. n. 120/2014. Il chiarimento dell’ente di gestione dell’albo non può ampliare la platea dei concorrenti in corso d’opera, perché ciò comporterebbe una modifica dei requisiti soggettivi di partecipazione in violazione della par condicio.

Il Fatto

La società ricorrente ha partecipato alla procedura aperta indetta dalla stazione appaltante per l’affidamento del servizio di trattamento e avvio a recupero dei rifiuti urbani, Lotto 2, per i Comuni di Bitonto, Corato, Terlizzi e Ruvo di Puglia. Classificatasi al secondo posto, ha impugnato l’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata, deducendo il difetto del requisito di idoneità professionale: l’aggiudicataria, incaricata del trasporto, era iscritta all’Albo nella categoria 1, ma in classe C, ossia per popolazione inferiore a 100.000 abitanti, mentre il bacino di utenza era di 150.136 abitanti, corrispondente alla classe B.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto fondata la tesi della ricorrente, basata sull’eterointegrazione della lex specialis. Il disciplinare di gara richiedeva, a pena di esclusione, la sola iscrizione alla categoria 1 dell’Albo, senza specificare la classe, laddove l’art. 9 del d.m. n. 120/2014 suddivide la categoria in sei classi in base alla popolazione servita. Ad avviso del giudice, tale parametro è imprescindibile per verificare l’idoneità dell’operatore: la classe di appartenenza segnala la disponibilità di mezzi e di un’organizzazione adeguata a un servizio che, pur senza contatto diretto con l’utente, resta correlato al volume di rifiuti prodotto da una popolazione di oltre 150.000 abitanti.

La clausola del bando che omette di indicare la classe è stata quindi considerata carente di un elemento obbligatorio per legge, con conseguente integrazione automatica ad opera delle disposizioni cogenti di cui all’art. 212 d.lgs. n. 152/2006 e agli artt. 8 e 9 d.m. n. 120/2014. In applicazione di tali norme, il requisito necessario per partecipare alla gara era l’iscrizione alla categoria 1, classe B.

Il Tribunale ha inoltre respinto il tentativo della stazione appaltante di fare leva sul chiarimento fornito dall’Albo, secondo cui l’iscrizione in classe C sarebbe stata sufficiente per la sottocategoria D5. Un simile chiarimento, intervenuto in corso di gara su sollecitazione della stessa stazione appaltante, è stato ritenuto inidoneo ad ampliare la platea dei concorrenti, comportando una non consentita modifica dei requisiti soggettivi di partecipazione in violazione della par condicio.

Alla luce di tali argomentazioni, l’aggiudicazione in favore dell’operatore carente del requisito è stata dichiarata illegittima. Il ricorso è stato accolto, con assorbimento dell’ulteriore censura e annullamento dell’aggiudicazione impugnata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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