Acquisizione gratuita al Comune per inottemperanza alla rimozione di impianti viticoli abusivi (TAR Trentino-Alto Adige n. 33 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un’opera abusiva e dell’area di sedime, disposta in caso di inottemperanza all’ordine di rimozione, costituisce un atto dovuto e rigorosamente vincolato, privo di contenuti discrezionali, che non richiede una motivazione sull’interesse pubblico ulteriore rispetto al ripristino della legalità violata. Il relativo procedimento consegue automaticamente all’accertata inottemperanza agli ordini di demolizione divenuti definitivi. La carente o erronea indicazione degli estremi della normativa sanzionatoria nel provvedimento non ne determina l’illegittimità, sempreché la motivazione consenta di individuare il referente normativo del potere esercitato e i presupposti di fatto e di diritto. Nel caso di interventi qualificabili come edilizia libera ma realizzati in violazione di un vincolo paesaggistico, gli stessi si considerano eseguiti in assenza del titolo abilitativo.
Il Fatto
I ricorrenti, comproprietari e usufruttuario di fondi agricoli siti in area montana, destinavano le particelle all’impianto di viticoltura di montagna, con sostegno palificato in legno, in una zona sottoposta a vincolo di tutela paesaggistico-ambientale introdotto dall’art. 45-bis delle NTA del PRG. Ricevuto dall’Amministrazione un riscontro negativo in ordine all’interpretazione del divieto di palificazione, eseguivano ugualmente l’impianto. Seguivano ordinanze-ingiunzioni di rimessa in pristino, impugnate senza successo davanti al TAR e poi al Cons. Stato.
A fronte della persistente inottemperanza, il Comune intimava la rimozione e, accertata la perdurante presenza degli impianti, disponeva con ordinanza l’acquisizione gratuita delle particelle al patrimonio comunale. I ricorrenti hanno proposto ricorso davanti al TAR avverso tale ordinanza e, nuovamente, avverso gli atti presupposti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale esamina preliminarmente l’eccezione di inammissibilità delle Amministrazioni resistenti e la accoglie. Le ordinanze-ingiunzioni erano già state scrutinare nei precedenti giudizi e non possono trovare ingresso doglianze sostanzialmente identiche, in applicazione del principio del ne bis in idem, richiamato tramite il rinvio esterno dell’art. 39, comma 1, cod. proc. amm. Inammissibile è pure l’impugnazione del verbale di accertamento, atto endoprocedimentale di efficacia meramente dichiarativa, e dell’atto esecutivo, meramente ricognitivo del percorso procedurale già compiuto.
Superata l’inammissibilità, il ricorso è comunque infondato nel merito. Il Tribunale conferma che la rimessione in pristino dello stato dei luoghi non trova alternativa nella fiscalizzazione dell’abuso, perché la mera sanzione pecuniaria non avrebbe consentito l’effettiva tutela dei prati montani. Richiama sul punto la propria sentenza pubblicata il 16 ottobre 2023, n. 157, e la pronuncia del Giudice di appello del 9 giugno 2023, n. 5690, che ha qualificato il caso come attività vietata, non come edilizia libera, non potendo l’intervento “libero” prescindere dal rispetto dei vincoli paesaggistici.
Quanto al primo motivo, il Collegio rileva che si verte in una procedura del tutto vincolata: l’acquisizione consegue automaticamente all’inottemperanza agli ordini di demolizione divenuti definitivi, cosicché l’atto è dotato di sufficiente motivazione se descrive le opere senza titolo e le ragioni della loro abusività. Non si configura alcun vulnus al contraddittorio, avendo i ricorrenti partecipato al procedimento e perseverato nella condotta illecita.
Il Tribunale precisa che l’ordinanza acquisitiva non è viziata dall’erroneo richiamo, nelle ordinanze-ingiunzioni, all’art. 129, commi 4 e 5, della L.P. n. 1/2008, anziché al comma 3: l’erronea o incompleta indicazione dei riferimenti normativi non incide sulla legittimità quando la motivazione consenta di desumere il referente del potere esercitato. Quanto all’eccepita incompetenza, lo Statuto comunale attribuisce al Sindaco il potere di adottare ordinanze e ingiunzioni, e l’adozione dell’atto di acquisizione rientra tra le funzioni gestorie del dirigente.
Il secondo motivo, che ripropone la tesi dell’edilizia libera, è respinto: l’art. 78, comma 1, della L.P. n. 15/2015 impone che gli interventi liberi rispettino la disciplina di tutela del paesaggio, e il comma 4-bis ne sancisce la realizzazione in assenza di titolo abilitativo in caso di violazione. Il terzo motivo è parimenti infondato: le particelle acquisite occupano gli impianti per circa il 78% della superficie, e l’art. 132, comma 2, della L.P. n. 1/2008 prevede che il frazionamento non sia presupposto necessario dell’acquisizione. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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