Porto d’armi: necessità di difesa non basta se manca affidabilità (TAR Trentino-Alto Adige n. 221 del 28.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego della licenza di porto d’armi per difesa personale si fonda su due presupposti autonomi: il dimostrato bisogno di difesa, la cui sussistenza è onere del richiedente provare in concreto, e l’affidabilità nell’uso delle armi. Il giudizio di inaffidabilità ha natura cautelare e non punitiva: l’Autorità di pubblica sicurezza può valorizzare, nella loro oggettività, fatti di reato anche diversi da quelli elencati nell’art. 43 TULPS e vicende prive di rilievo penale, a prescindere dall’esito del procedimento penale. La valutazione è espressione di ampia discrezionalità e sfugge al sindacato di legittimità salvo manifesta illogicità, abnormità, travisamento dei fatti o difetto di istruttoria e motivazione. Il vizio di motivazione sul solo requisito del bisogno non determina l’annullamento se l’altro e autonomo motivo del diniego è legittimo e sufficiente a sorreggerlo.

Il Fatto

Il ricorrente, professionista che svolge attività di amministratore giudiziario e curatore fallimentare, chiede al Questore della Provincia di Bolzano il rilascio del porto d’armi per difesa personale. A sostegno dell’istanza allega di essere stato vittima di minacce e atti di intimidazione in connessione con gli incarichi svolti su beni oggetto di misure di prevenzione.

Il Questore respinge l’istanza richiamando due episodi: una vicenda del 2013, definita con oblazione dopo derubricazione in art. 660 cod. pen., e un fatto del 2024, con deferimento per art. 497 ter cod. pen. per il possesso non autorizzato di un dispositivo lampeggiante in dotazione alle forze di polizia. Il ricorrente impugna il diniego e, dopo il rigetto di un’istanza di accesso, propone motivi aggiunti contro il diniego di ostensione delle linee guida questorili in materia di armi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto i motivi aggiunti e li dichiara inammissibili per difetto di interesse, seguendo il principio della ragione più liquida. Le linee guida richieste sono state evocate solo nella memoria difensiva dell’Avvocatura dello Stato, non nel provvedimento impugnato, e si limitano a una sintesi dei principi normativi e giurisprudenziali, senza effetto innovativo. Manca dunque l’incidenza causale sul diniego.

Sul ricorso introduttivo il Tribunale ricostruisce la disciplina dell’art. 42 TULPS. Il porto d’armi per difesa personale è deroga al principio generale per cui i cittadini devono essere disarmati. Il bisogno deve essere attuale e dimostrato in concreto; non può desumersi automaticamente dalla attività svolta né da un pericolo solo potenziale.

Su questo primo profilo il Collegio ravvisa il vizio di motivazione denunciato. Il Questore si è limitato a ritenere insufficiente l’attività professionale, senza spendere alcuna parola sulle concrete minacce allegate, pur richiamate nel provvedimento. Incombe sull’Amministrazione rendere esplicite le ragioni per cui ritiene inidonee le allegazioni del privato.

La censura fondata non basta però all’accoglimento. Il secondo e autonomo motivo del diniego, relativo alla inaffidabilità, resiste. Ai sensi dell’art. 43, ultimo comma, TULPS la licenza può essere ricusata a chi non dia affidamento di non abusarne. Il potere ha carattere cautelare: non serve un abuso accertato, essendo sufficiente il ragionevole dubbio. L’Amministrazione può valorizzare fatti isolati, anche privi di rilievo penale, rivelatori di inclinazione all’inosservanza delle regole.

Il giudizio del Questore non è illogico né frutto di travisamento: la vicenda del lampeggiante, usato durante la circolazione e occultato alla vista della pattuglia, e il precedente di molestia sostengono la prognosi negativa. Non rileva l’assoluzione sopravvenuta ex art. 131 bis cod. pen., successiva al diniego e ininfluente, perché conta il quadro conosciuto al momento dell’adozione. Insussistente è anche la dedotta contraddizione con la revoca del divieto di detenere armi, intervenuto l’episodio del 2024 tra i due provvedimenti. Il superamento dei termini procedimentali, infine, non comporta illegittimità dell’atto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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