Ammissione con riserva alle prove orali: la tutela cautelare tutela la partecipazione alla procedura prima della decisione di merito (TAR Puglia n. 60 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La fase cautelare dinanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., è funzionale a garantire l’effettività della tutela giurisdizionale evitando che la durata del giudizio di merito possa determinare un pregiudizio irreparabile. In materia di concorsi pubblici, la tutela cautelare deve essere orientata a consentire la partecipazione del ricorrente alle prove finali, quando la domanda non appaia manifestamente infondata. L’ammissione con riserva alle prove orali rappresenta lo strumento processuale che contempera l’interesse pubblico alla sollecita definizione della selezione con la posizione soggettiva del candidato che abbia dedotto censure non pretestuose.

Il Fatto

La ricorrente, professionista iscritta all’albo degli avvocati, aveva impugnato la deliberazione con cui l’Agenzia Regionale Attività Irrigue e Forestali – Puglia aveva indetto una procedura selettiva pubblica per la copertura di otto posti di “Specialista Avvocato”, nonché gli atti presupposti, tra cui il piano triennale dei fabbisogni e la delibera di avvio del procedimento. La ricorrente lamentava il mancato riconoscimento del diritto alla stabilizzazione, avendo alle spalle un rapporto di lavoro a tempo determinato prolungatosi senza soluzione di continuità, e aveva proposto motivi aggiunti avverso il provvedimento con cui la commissione esaminatrice aveva assegnato il punteggio di diciotto all’elaborato scritto, non ammettendola alla prova orale.

La Motivazione della Corte

Il tribunale, esaminata la domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti, ha rilevato la sussistenza delle condizioni per l’accoglimento dell’istanza. La valutazione si è incentrata sulla necessità di non precludere alla ricorrente la possibilità di sostenere le prove orali, in considerazione del fatto che un’eventuale esclusione definitiva avrebbe reso inutile la successiva decisione di merito.

Il collegio ha confermato il decreto monocratico n. 27 del 22 gennaio 2026, con il quale la ricorrente era stata già ammessa con riserva alle prove orali. La conferma si è resa necessaria a seguito della convocazione fissata dall’amministrazione per il giorno 16 febbraio 2026, al fine di evitare che l’espletamento della prova potesse determinare un pregiudizio irreparabile in caso di esito positivo del ricorso.

La decisione non ha inteso anticipare il giudizio nel merito, ma ha correttamente bilanciato gli interessi in gioco, assicurando alla ricorrente la partecipazione alla procedura e riservando al giudizio di merito la verifica della fondatezza delle censure dedotte. In questo senso, la tutela cautelare ha assunto una funzione anticipatoria della decisione finale, senza però pregiudicare l’esito della selezione.

L’accoglimento dell’istanza cautelare è stato disposto con la fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione del merito, con pronuncia sulle spese della sola fase cautelare rinviata alla definizione del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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